Diritto costituzionale
Principi fondamentali, diritti e doveri, organi costituzionali, rapporti Stato-enti territoriali.
Lezioni
Sovranità popolare e principio democratico (art. 1 Cost.)
L'art. 1 della Costituzione è la norma che definisce la natura dello Stato italiano: Repubblica democratica, fondata sul lavoro, con sovranità del popolo esercitata nei limiti costituzionali.
I diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.)
L'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e impone doveri inderogabili di solidarietà. È la cornice aperta che consente di tutelare anche diritti nuovi.
I principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.)
Sovranità popolare, lavoro, uguaglianza, laicità, tutela delle minoranze, ripudio della guerra: i principi che orientano tutto l'ordinamento.
Il Parlamento: struttura e funzioni
Il Parlamento italiano è bicamerale perfetto: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Elezione: diretta dal popolo (dal 2021 stesso elettorato attivo e passivo per entrambe le Camere: 18 anni per votare, 25 per essere eletti dopo L. cost. 1/2021). Durata legislatura: 5 anni (salvo scioglimento anticipato). Funzioni: legislativa (art. 70), di indirizzo e controllo politico, fiducia al Governo (art. 94). Immunità parlamentari (art. 68): insindacabilità (opinioni/voti); inviolabilità (arresti, perquisizioni, intercettazioni richiedono autorizzazione della Camera).
Il Governo: formazione, struttura e crisi
Il Governo è composto da Presidente del Consiglio e Ministri (art. 92-96 Cost.). Nomina: PdR nomina PdC (di solito dopo consultazioni) + Ministri su proposta PdC. Fiducia iniziale del Parlamento entro 10 giorni (art. 94). Atti normativi: decreto-legge (art. 77, casi straordinari di necessità/urgenza, conversione 60 giorni); decreto legislativo (art. 76, delega con principi/criteri/termine); regolamenti governativi (L. 400/1988). Mozione di sfiducia (art. 94): singolo Ministro (individuale) o Governo (collettiva), maggioranza assoluta motivata, firmata da 1/10 parlamentari.
Il Presidente della Repubblica
Il PdR è il capo dello Stato e garante dell'unità nazionale. Eletto dal Parlamento in seduta comune, svolge funzioni di garanzia e rappresentanza. La sua figura è disciplinata dagli artt. 83-91 Cost.
La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è il giudice delle leggi. Composizione: 15 giudici (5 nominati dal PdR, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dalle supreme magistrature: Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti). Durata mandato: 9 anni non rinnovabili. Funzioni (art. 134 Cost.): giudizio di legittimità costituzionale delle leggi (incidentale: da giudice a quo; principale: da Stato/Regioni); conflitti di attribuzione tra poteri; giudizio sul PdR (reato art. 90); ammissibilità referendum abrogativi. Effetti sentenze: dichiarazione di incostituzionalità ha effetto erga omnes ed ex tunc (dalla promulgazione della legge impugnata).
Principi fondamentali (artt. 1-12)
Art. 3 Cost. — Principio di uguaglianza
L'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza in due dimensioni: formale (tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge) e sostanziale (la Repubblica rimuove gli ostacoli di fatto). Principio-cardine dell'ordinamento democratico.
Art. 4 Cost. — Diritto al lavoro e dovere sociale
L'art. 4 riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a promuoverne le condizioni effettive. Il secondo comma configura il lavoro come dovere sociale: ogni cittadino deve svolgere un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale.
Art. 5 Cost. — Unità e decentramento
L'art. 5 esprime il delicato equilibrio tra unità della Repubblica (una e indivisibile) e decentramento: riconosce e promuove le autonomie locali, adegua principi e metodi della legislazione al decentramento più ampio possibile nei servizi dipendenti dallo Stato.
Art. 6 Cost. — Tutela delle minoranze linguistiche
L'art. 6 impegna la Repubblica a tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche. È la base costituzionale per il riconoscimento di lingue e culture minoritarie (L. 482/1999) e la promozione del plurilinguismo regionale.
Art. 7 Cost. — Stato e Chiesa cattolica
L'art. 7 disciplina i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica: entrambi indipendenti e sovrani nei loro ambiti, regolati dai Patti Lateranensi del 1929 (e loro revisione con accordo 1984). Norme pattizie costituzionalizzate.
Art. 8 Cost. — Confessioni religiose e intese
L'art. 8 afferma il pluralismo religioso: tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge. Quelle diverse dalla cattolica si organizzano con propri statuti e regolano i rapporti con lo Stato tramite intese approvate per legge.
Art. 9 Cost. — Cultura, ricerca, paesaggio, ambiente
L'art. 9 è stato modificato nel 2022 (legge cost. 1/2022) per inserire la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e introdurre la tutela degli animali. Insieme alla cultura, al paesaggio e al patrimonio storico-artistico, costituisce la base di vari diritti e doveri.
Art. 10 Cost. — Ordinamento internazionale e condizione dello straniero
L'art. 10 apre l'ordinamento italiano al diritto internazionale generalmente riconosciuto (co. 1), regola la condizione giuridica dello straniero secondo le convenzioni (co. 2), riconosce il diritto di asilo a chi subisce negazione di libertà democratiche (co. 3), e vieta l'estradizione per reati politici (co. 4).
Art. 11 Cost. — Ripudio della guerra e partecipazione UE
L'art. 11 Cost. stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e consente limitazioni di sovranità necessarie per un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le Nazioni. È fondamento costituzionale dell'adesione all'UE. Rapporto UE-Costituzione: prevalenza del diritto UE, salvo i controlimiti (principi supremi della Costituzione). Art. 117 Cost. co. 1 richiama i vincoli UE e internazionali.
Art. 12 Cost. — La bandiera della Repubblica
L'art. 12 chiude i Principi fondamentali stabilendo che la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Simbolo identitario dello Stato.
Diritti e libertà (artt. 13-27)
Art. 13 Cost. — Libertà personale
L'art. 13 Cost. garantisce l'inviolabilità della libertà personale. Ogni restrizione richiede atto motivato del giudice e casi previsti dalla legge (riserva di legge + giurisdizione). Eccezione: necessità e urgenza con convalida 48h. Applicazioni all'attività PL: identificazione (12h max), accompagnamento (art. 349 c.p.p.), perquisizione personale (art. 352 c.p.p.), arresto in flagranza (artt. 380-381 c.p.p., convalida 96h), fermo (art. 384 c.p.p.). Divieto di violenze fisiche e morali.
Art. 14 Cost. — Inviolabilità del domicilio
L'art. 14 Cost. dichiara il domicilio inviolabile. Ispezioni, perquisizioni e sequestri solo con atto motivato del giudice, nei casi e modi previsti dalla legge. Eccezioni per sanità, pubblica sicurezza, fisco (con legge specifica). Domicilio: abitazione, luoghi privati riservati. Diverso da luogo aperto al pubblico (es. esercizi commerciali durante orari apertura): accessi amministrativi ammessi più facilmente. PL: perquisizione domiciliare (art. 352 c.p.p. in flagranza), accessi ex art. 13 L. 689/1981.
Art. 15 Cost. — Libertà e segretezza della corrispondenza
L'art. 15 tutela la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Eventuali limitazioni richiedono atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Base delle intercettazioni.
Art. 16 Cost. — Libertà di circolazione e soggiorno
L'art. 16 Cost. garantisce la libertà di circolazione e soggiorno. Limitazioni possibili solo per motivi di sanità o sicurezza (non altri motivi, es. politici o economici). Le limitazioni devono essere provvedimenti generali (non discriminatori verso singoli). Riserva di legge rinforzata: legge prevede e specifica. Applicazioni: ordinanze sanitarie/sicurezza (art. 50, 54 TUEL), DASPO urbano, zone rosse, divieti di accesso territoriali (TULPS), quarantene. Nessun cittadino può essere impedito di uscire dalla Repubblica salvo obblighi di legge.
Art. 17 Cost. — Libertà di riunione
L'art. 17 Cost. riconosce la libertà di riunione pacifica e senza armi. Tre tipologie: riunione privata (in luogo privato, senza obblighi); luogo aperto al pubblico (es. sala teatro, bar, stadio - senza preavviso ma con regole del locale); luogo pubblico (piazze, strade - preavviso al Questore almeno 3 giorni prima). Preavviso non è autorizzazione: la riunione è libera, il preavviso serve per gestire ordine pubblico. Divieto solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
Art. 18 Cost. — Libertà di associazione
L'art. 18 riconosce il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale. Sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Artt. 19-20 Cost. — Libertà religiosa e tutela enti religiosi
L'art. 19 riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede, farne propaganda, praticare il culto. L'art. 20 vieta qualsiasi restrizione o discriminazione a carico di enti per il loro carattere ecclesiastico o religioso.
Art. 21 Cost. — Libertà di manifestazione del pensiero
L'art. 21 Cost. riconosce la libertà di manifestazione del pensiero. Limite del buon costume espressamente previsto. Altri limiti impliciti: diffamazione (art. 595 c.p.), apologia di reato/fascismo (art. 414 c.p., XII disp. trans.), istigazione a delinquere, vilipendio, incitamento all'odio. Sequestro di stampa solo con atto motivato del giudice (eccezione urgenza: PG con convalida 48h). Bilanciamento con: ordine pubblico, dignità, privacy, reputazione. Internet: stessa disciplina con specifiche tecnologiche.
Art. 24 Cost. — Diritto di difesa e tutela giurisdizionale
L'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio e di difesa (inviolabile). Patrocinio gratuito per non abbienti. Azione: tutti possono agire per tutela diritti/interessi legittimi. Difesa: diritto di difendersi personalmente o con difensore di fiducia. Applicazioni PL: ricorsi contro verbali (opposizione GdP via 150/2011), accesso difensivo agli atti (art. 24 co. 7 L. 241), diritto al difensore negli atti di PG (artt. 350, 364 c.p.p.), avvisi obbligatori all'arrestato (art. 386 c.p.p.).
Art. 27 Cost. — Presunzione di innocenza e funzione della pena
L'art. 27 Cost. sancisce principi penali fondamentali: 1) Responsabilità penale personale (no responsabilità per fatto altrui); 2) Presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva; 3) Pene non contrarie al senso di umanità (divieto torture, trattamenti degradanti); 4) Finalità rieducativa della pena (reinserimento sociale); 5) Divieto della pena di morte (anche per leggi militari di guerra, dopo L. cost. 1/2007). Applicazioni: presunzione innocenza in indagini PG, trattamento dignitoso arrestati, esecuzione penale con finalità risocializzante.
Organizzazione dello Stato (artt. 70-138)
Art. 70 Cost. — Funzione legislativa bicamerale
L'art. 70 sancisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. È il fondamento del bicameralismo perfetto italiano: entrambe le Camere hanno identici poteri e funzioni.
Artt. 76-77 Cost. — Decreti legislativi e decreti-legge
Gli artt. 76 e 77 disciplinano gli atti del Governo con forza di legge: il decreto legislativo (delegato dalle Camere con legge di delega) e il decreto-legge (adottato in caso di necessità e urgenza). Entrambi hanno forza di legge ordinaria.
Artt. 83-85 Cost. — Elezione del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per Regione (eccetto Valle d'Aosta: 1). Serve la maggioranza qualificata di 2/3 (primi 3 scrutini), poi maggioranza assoluta. Età minima 50 anni. Mandato 7 anni.
Art. 94 Cost. — Rapporto di fiducia Parlamento-Governo
L'art. 94 fonda la forma di governo parlamentare italiana: il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere, con voto motivato per appello nominale. La mozione di sfiducia può essere presentata da 1/10 dei componenti di una Camera.
Art. 97 Cost. — Buon andamento e imparzialità della PA
L'art. 97 contiene quattro principi fondamentali della PA: legalità (organizzata per legge), buon andamento, imparzialità, accesso per concorso. Base del diritto amministrativo. Riforma 2012: aggiunto il principio di equilibrio dei bilanci.
Artt. 101-104 Cost. — Magistratura e indipendenza
La magistratura (artt. 101-110) costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il CSM (art. 104) governa le carriere. Base dello Stato di diritto.
Art. 111 Cost. — Giusto processo
L'art. 111 fonda il giusto processo: parità delle parti, contraddittorio nella formazione della prova, davanti a un giudice terzo e imparziale, con ragionevole durata. Nel processo penale: diritto ad essere informati, confrontare testimoni. Garanzia del ricorso in Cassazione.
Artt. 114-122 Cost. — Enti territoriali
La Repubblica italiana è articolata in cinque livelli istituzionali (art. 114 Cost. riformato 2001): Comuni (primo livello), Province (intermedio, oggi depotenziate L. 56/2014), Città metropolitane (aree metropolitane con funzioni speciali), Regioni (con autonomia legislativa), Stato. Ciascun livello ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Principi: sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza (art. 118). Leggi regionali (artt. 121, 117); statuti regionali (123, approvati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta). Città metropolitane: L. 56/2014 ha istituito 14 città.
Artt. 134-137 Cost. — Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale (artt. 134-137) è il giudice supremo della legittimità costituzionale. Giudica su: controversie di legittimità di leggi, conflitti tra poteri o tra Stato e Regioni, accuse contro il Presidente della Repubblica. Composta da 15 giudici.
Art. 138 Cost. — Revisione costituzionale
L'art. 138 disciplina il procedimento aggravato per la revisione della Costituzione: due deliberazioni di ciascuna Camera a distanza di 3 mesi, con maggioranza assoluta la seconda volta. Possibile referendum popolare confermativo. Limiti impliciti tutelano i principi supremi.
Diritti costituzionali per PL
Prestazioni personali e patrimoniali (art. 23 Cost.)
L'art. 23 Cost. stabilisce: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". È il principio di legalità sostanziale. Si applica a tributi, sanzioni amministrative, canoni, contributi, obblighi di servizio. Prevede una riserva di legge (relativa): la fonte primaria è la legge, ma può delegare la disciplina di dettaglio a fonti secondarie.
Giudice naturale e principio di legalità penale (art. 25 Cost.)
L'art. 25 Cost. sancisce tre principi fondamentali: 1) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (co. 1); 2) Nessuno può essere punito se non in forza di legge entrata in vigore prima del fatto (co. 2, legalità penale); 3) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (co. 3). Riserva di legge assoluta per pene.
Responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.)
L'art. 28 Cost. dispone: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". È il fondamento della responsabilità multipla del pubblico dipendente: civile, penale, disciplinare, contabile, dirigenziale.
Diritto alla salute (art. 32 Cost.)
L'art. 32 Cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Prevede cure gratuite agli indigenti. I trattamenti sanitari possono essere obbligatori solo per disposizione di legge e nel rispetto della dignità della persona. Rilevante per: TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), ordinanze sanitarie urgenti, igiene pubblica, vaccinazioni obbligatorie.
Libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)
L'art. 41 Cost. sancisce la libertà di iniziativa economica privata. Limiti (co. 2): non in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Legge può indirizzare attività economiche a fini sociali ed ambientali. Rilevante per: SCIA, autorizzazioni, controlli commerciali, tutela consumatori, salute lavoro.
Diritti e doveri del cittadino
Proprietà privata (art. 42 Cost.)
L'art. 42 Cost. disciplina la proprietà: pubblica o privata; beni economici appartengono allo Stato, enti o privati. La legge determina modi di acquisto, godimento e limiti per assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile. La proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo. Fondamento: edilizia, espropri, occupazioni, vincoli paesaggistici.
Diritto di voto (art. 48 Cost.)
L'art. 48 Cost. disciplina il diritto di voto: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per esercitarlo. Sospensione solo per incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale. Elettorato attivo (votare) e passivo (essere eletti).
Difesa della Patria (art. 52 Cost.)
L'art. 52 Cost. definisce la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge (oggi sospeso, professione volontaria). L'ordinamento delle Forze armate deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. Collegato a: sicurezza nazionale, ordine pubblico, forze di polizia, obiezione di coscienza.
Fedeltà alla Repubblica, disciplina e onore (art. 54 Cost.)
L'art. 54 Cost. stabilisce due doveri: tutti i cittadini devono essere fedeli alla Repubblica e osservare la Costituzione e le leggi (co. 1); i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (co. 2). Fondamento deontologico del pubblico dipendente, del Codice di Comportamento e del giuramento di certe cariche.
Doveri costituzionali del cittadino: quadro d'insieme
La Costituzione italiana non riconosce solo diritti ma anche doveri fondamentali del cittadino: solidarietà (art. 2), dovere/diritto al lavoro (art. 4), voto (art. 48), difesa della Patria (art. 52), concorso alle spese pubbliche (art. 53), fedeltà alla Repubblica (art. 54). Sono inderogabili: non possono essere oggetto di rinuncia. Base del rapporto cittadino-Repubblica.
Istituzioni e autonomie
Presidente del Consiglio e Ministri (art. 95 Cost.)
L'art. 95 Cost. disciplina il Governo: il Presidente del Consiglio dirige la politica generale e ne è responsabile. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge determina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero, attribuzioni e organizzazione dei ministeri. Collegato all'amministrazione statale.
Riparto competenze Stato-Regioni (art. 117 Cost.)
L'art. 117 Cost. (riformato L. cost. 3/2001) disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: competenza esclusiva statale (co. 2, 17 materie), competenza concorrente (co. 3, Stato fissa principi, Regioni dettagliano), competenza residuale regionale (co. 4, tutto ciò che non è elencato). Ordine pubblico e sicurezza = esclusiva statale; polizia amministrativa locale = Regioni/enti locali. Vincoli UE e internazionali (co. 1).
Funzioni amministrative e sussidiarietà (art. 118 Cost.)
L'art. 118 Cost. (riformato 2001) sancisce il principio di sussidiarietà: le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni (livello più vicino al cittadino), salvo esigenze di esercizio unitario a Province, Città metropolitane, Regioni, Stato. Principi: sussidiarietà (verticale + orizzontale), differenziazione, adeguatezza. La Repubblica favorisce l'iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale.
Autonomia finanziaria enti territoriali (art. 119 Cost.)
L'art. 119 Cost. (riformato) riconosce agli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Hanno tributi propri, compartecipazioni al gettito erariale, e un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per territori con minore capacità fiscale. Principio del federalismo fiscale (L. 42/2009). Vincoli: armonizzazione bilanci, rispetto dei LEP, equilibrio di bilancio (art. 81).
Referendum abrogativo (art. 75 Cost.)
L'art. 75 Cost. disciplina il referendum abrogativo: strumento di democrazia diretta per abrogare, totalmente o in parte, una legge o atto avente forza di legge. Iniziativa: 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Quorum: partecipazione di maggioranza aventi diritto + maggioranza validi. Materie escluse: tributarie, di bilancio, amnistia/indulto, trattati internazionali. Differente dal referendum costituzionale (art. 138).
Fonti e attività di polizia
Formazione delle leggi (iter legislativo)
Il procedimento legislativo ordinario (artt. 71-74 Cost.) si articola in: iniziativa legislativa (Governo, parlamentari, popolo - 50.000 firme, Consigli regionali, CNEL), esame in Commissione (referente/redigente/deliberante), approvazione in Aula da Camera e Senato in testo identico, promulgazione entro 1 mese dal PdR, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vacatio legis di 15 giorni salvo diverso termine.
Fonti del diritto e gerarchia
Le fonti del diritto italiano sono ordinate gerarchicamente: Costituzione e leggi costituzionali, fonti UE (primarie: Trattati; secondarie: regolamenti, direttive, decisioni), leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (decreti legislativi, decreti-legge), regolamenti governativi e ministeriali, fonti regionali (statuti, leggi regionali, regolamenti), fonti locali (statuti, regolamenti), consuetudini (ruolo residuale).
Riserva di legge e riserva di giurisdizione
La riserva di legge è il principio costituzionale per cui certe materie possono essere disciplinate solo dalla legge (non da regolamenti). Tipi: assoluta (tutta la disciplina in legge, es. pene art. 25 co. 2), relativa (principi in legge + dettagli in regolamenti, es. prestazioni art. 23), rinforzata (requisiti aggiuntivi). La riserva di giurisdizione riserva certi atti al giudice (libertà personale art. 13, domicilio art. 14, comunicazioni art. 15). Limiti fondamentali agli atti di polizia.
Libertà personale e attività di polizia (art. 13 Cost. pratica)
L'art. 13 Cost. garantisce l'inviolabilità della libertà personale. L'attività di polizia (identificazione, accompagnamento, perquisizione, arresto) deve rispettare le garanzie costituzionali: riserva di legge (atti previsti dalla legge), riserva di giurisdizione (atto motivato del giudice), eccezione per necessità e urgenza con convalida entro 48 ore. Violazioni = inutilizzabilità dell'atto + responsabilità.
Ordine pubblico e sicurezza pubblica nella Costituzione
La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico sono interessi pubblici primari di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lett. h) - salvo polizia amministrativa locale). Base costituzionale: tutela delle libertà fondamentali, della convivenza pacifica, dei diritti inviolabili. Forze di polizia statali (PS, CC, GdF, PP). La Polizia Locale svolge polizia amministrativa locale (competenza residuale regionale) e ausilio alle forze statali per la sicurezza urbana.