L'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e impone doveri inderogabili di solidarietà. È la cornice aperta che consente di tutelare anche diritti nuovi.
Spiegazione
Il testo
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Due anime
L'art. 2 combina:
- Personalismo: la persona è al centro (prima dello Stato).
- Solidaristico: la Repubblica richiede adempimento di doveri inderogabili.
«Riconosce»: la clausola aperta
Il termine «riconosce» (non «attribuisce») implica che i diritti preesistono allo Stato. La giurisprudenza costituzionale ha usato l'art. 2 come clausola aperta per riconoscere diritti «nuovi» non esplicitamente menzionati:
- diritto all'identità personale;
- diritto all'abitazione (come diritto sociale);
- riservatezza;
- diritto di rettifica.
Le formazioni sociali
La persona si realizza anche nelle formazioni sociali: famiglia, associazioni, comunità religiose, sindacati, partiti. L'art. 2 tutela sia il singolo sia i gruppi.
I doveri
L'altra faccia della medaglia: doveri inderogabili di solidarietà. Sono costituzionali, quindi non sempre volontari. Rientrano: dovere tributario (art. 53), difesa della patria (art. 52), voto (art. 48).
Punti chiave
- Personalismo: la persona viene prima dello Stato.
- Riconosce: i diritti preesistono all'ordinamento.
- Clausola aperta: tutela anche diritti «nuovi».
- Formazioni sociali: la persona si realizza anche nei gruppi.
- Doveri di solidarietà: tributario, difesa, voto.
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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