Diritto penale
Reato, elemento oggettivo e soggettivo, concorso di persone, cause di giustificazione.
Lezioni
Cause di giustificazione (artt. 50-54 c.p.)
Le cause di giustificazione (scriminanti) escludono l'antigiuridicità del fatto: la condotta non è reato. Sono disciplinate dagli artt. 50-54 c.p. e si applicano anche alle condotte della Polizia Locale nell'esercizio delle proprie funzioni.
La struttura del reato: elemento oggettivo e soggettivo
Un reato è tale solo se coesistono condotta (tipica, antigiuridica e colpevole) ed elemento soggettivo (dolo o colpa).
I reati contro la Pubblica Amministrazione
Il codice penale dedica il Titolo II del Libro II ai reati contro la PA. Per l'operatore pubblico (inclusa la PL) è essenziale conoscere le figure tipiche: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio.
Il delitto tentato (art. 56 c.p.)
Il tentativo punisce chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. La disciplina è nell'art. 56 c.p.
Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.)
Quando più persone concorrono nella commissione di un reato, ciascuna risponde dell'intero (art. 110 c.p.), salvo differenze per circostanze personali e speciali.
Lesioni personali (artt. 582, 583, 590-bis c.p.)
Il reato di lesioni personali è graduato in base a gravità e titolo soggettivo. La giurisprudenza rileva fattispecie colposa (art. 590) dalle gravi stradali (art. 590-bis).
Parte generale — principi e teoria del reato
Principio di legalità (art. 25 Cost. + art. 1 c.p.)
Il principio di legalità è il cardine del diritto penale: nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto come reato dalla legge prima della sua commissione. Si articola in riserva di legge, tassatività, irretroattività della legge sfavorevole, determinatezza.
Elemento oggettivo del reato — condotta, evento, nesso
L'elemento oggettivo (o materiale) del reato consta di condotta (azione o omissione), evento (nei reati di evento) e nesso di causalità tra condotta ed evento. Presupposti: soggetto attivo, soggetto passivo, oggetto materiale, bene giuridico.
Il dolo (art. 43 c.p.) — tipologie e accertamento
Il dolo è l'elemento soggettivo tipico del delitto: consta di rappresentazione del fatto criminoso e volontà della sua realizzazione. Tipologie: intenzionale, diretto, eventuale. Distinzione cruciale con la colpa cosciente.
La colpa — negligenza, imprudenza, imperizia
La colpa (art. 43 c.p.) sussiste quando l'evento non è voluto ma si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). Regime: regola per contravvenzioni, eccezione per delitti.
Ignoranza ed errore nel diritto penale (artt. 5 e 47 c.p.)
L'ignoranza della legge penale non scusa (art. 5 c.p.), salvo quando è inevitabile (Corte Cost. 364/1988). L'errore sul fatto (art. 47 c.p.) esclude il dolo ma non la colpa se prevista. Distinzione fondamentale tra errore di diritto ed errore di fatto.
Imputabilità (artt. 85-98 c.p.)
L'imputabilità è la capacità di intendere e di volere al momento del fatto (art. 85 c.p.): presupposto della responsabilità penale. Non imputabili: minori di 14 anni (art. 97), infermi di mente (artt. 88-89), ubriachi incolpevoli (art. 91).
Circostanze del reato — aggravanti, attenuanti, bilanciamento
Le circostanze modificano la pena del reato. Aggravanti (art. 61) la aumentano, attenuanti (art. 62) la diminuiscono. Il bilanciamento (art. 69) consente al giudice di compararle. Le attenuanti generiche (art. 62-bis) sono previste in via generale.
Tentativo e desistenza (art. 56 c.p.)
Il delitto tentato (art. 56 c.p.) si configura quando l'agente compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Pena ridotta; possibile desistenza o recesso attivo.
Concorso di reati — formale, materiale, reato continuato
Il concorso di reati si ha quando un soggetto commette più reati: materiale (più azioni → più reati) o formale (una azione → più reati, art. 81 co. 1). Il reato continuato (art. 81 co. 2) unifica più reati con medesimo disegno criminoso.
Le pene — principali, accessorie, sostitutive
Le pene nel diritto penale si distinguono in principali (reclusione, multa per delitti; arresto, ammenda per contravvenzioni) e accessorie (interdizioni, decadenze). Esistono anche sostitutive (art. 53 L. 689/1981, riformate dalla L. 134/2021 — Cartabia).
Reati contro la persona e il patrimonio
Omicidio doloso (artt. 575-577 c.p.)
L'omicidio doloso (art. 575 c.p.) è il reato di chi cagiona la morte di un uomo. Pena: reclusione non inferiore a 21 anni. Aggravanti (art. 577): parentela, premeditazione, motivi abietti/futili, sevizie, ecc. → ergastolo.
Percosse (art. 581 c.p.)
Le percosse (art. 581 c.p.) consistono nel percuotere taluno senza cagionargli malattia. Sono il reato minore di violenza fisica, distinto dalle lesioni personali. Pena: reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 €. Procedibile a querela.
Minaccia (art. 612 c.p.)
La minaccia (art. 612 c.p.) è la prospettazione di un ingiusto danno a carico di altri. Pena base: multa fino a 1.032 €. Se grave (o con armi): reclusione fino a 1 anno. Procedibile a querela (salvo ipotesi gravi).
Atti persecutori — stalking (art. 612-bis c.p.)
Lo stalking (art. 612-bis c.p., introdotto dalla L. 38/2009) punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare perdurante stato di ansia, fondato timore per l'incolumità, o alterare le abitudini di vita. Pena: reclusione 1-6 anni e 6 mesi.
Violenza privata (art. 610 c.p.)
La violenza privata (art. 610 c.p.) punisce chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pena: reclusione fino a 4 anni. Reato contro la libertà morale: tutela l'autodeterminazione.
Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) punisce chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Pena: reclusione 6-12 anni. Aggravanti (609-ter): minore età, gruppo, armi. Tutela forte post L. 66/1996 e L. 69/2019.
Diffamazione (art. 595) — ingiuria depenalizzata
La diffamazione (art. 595 c.p.) punisce chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Pena: multa o reclusione se a mezzo stampa. L'ingiuria è stata depenalizzata (d.lgs. 7/2016): ora è illecito civile.
Furto e rapina (artt. 624-628 c.p.)
Il furto (art. 624) è la sottrazione di cosa mobile altrui, al fine di procurarsi ingiusto profitto. La rapina (art. 628) è il furto aggravato da violenza o minaccia alla persona. Il furto aggravato (art. 625) e il furto in abitazione (624-bis) hanno pene maggiorate.
Truffa (art. 640 c.p.)
La truffa (art. 640 c.p.) è il reato di chi, con artifici o raggiri, induce taluno in errore, procurandosi ingiusto profitto con altrui danno. Pena: reclusione 6 mesi-3 anni + multa. Molte varianti: aggravata (art. 640-bis), in contratti assicurativi, informatica (640-ter).
Reati contro PA, stupefacenti, istituti processuali
Corruzione (artt. 318-319 c.p.)
La corruzione si articola in: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.d. "impropria"), e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, c.d. "propria"). Punito sia il corruttore (art. 321) sia il corrotto (art. 318-319).
Peculato (art. 314 c.p.)
Il peculato (art. 314 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per ragione del suo ufficio, ha il possesso di denaro o cosa mobile altrui e se ne appropria. Pena: reclusione 4-10 anni e 6 mesi.
Concussione (art. 317 c.p.)
La concussione (art. 317 c.p.) punisce il pubblico ufficiale che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere denaro o altra utilità. Pena: reclusione 6-12 anni. Dopo riforma 2012: solo PU, scissione con induzione (319-quater).
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) — riforma 2024
L'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è stato abrogato dalla L. 114/2024 (c.d. "riforma Nordio"). Prima: pubblico ufficiale che, in violazione di specifiche regole, procurava intenzionalmente vantaggio ingiusto o danno. Oggi resta la tematica dei reati contro la PA e le questioni di opportunità dell'abolizione.
Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)
La resistenza (art. 337 c.p.) punisce chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto del proprio ufficio. Pena: reclusione 6 mesi-5 anni. Reato di pura condotta.
Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.)
L'oltraggio (art. 341-bis c.p., reintrodotto nel 2009) punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore del pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio. Pena: reclusione fino a 3 anni. Estinzione con riparazione (co. 3).
False dichiarazioni e falsità in atto pubblico
Le false dichiarazioni e falsità in atto pubblico sono puniti dagli artt. 476-485 c.p. (falsità materiali/ideologiche in atti pubblici) e 495-496 c.p. (false dichiarazioni al PU). Tutelano la fede pubblica e la correttezza della PA.
Stupefacenti — DPR 309/1990
Il DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'art. 73 è la norma cardine: pene dure per droghe "pesanti" (6-20 anni); meno per "leggere". Fatto di lieve entità (co. 5): attenuato.
Prescrizione del reato e improcedibilità
La prescrizione del reato (artt. 157-161 c.p.) è la rinuncia dello Stato alla punibilità per il decorso del tempo. La riforma Cartabia (L. 134/2021) ha introdotto l'improcedibilità come conseguenza della durata eccessiva dei gradi di giudizio.
Cause di giustificazione — artt. 50-54 c.p.
Le cause di giustificazione (scriminanti, artt. 50-54 c.p.) escludono l'antigiuridicità del fatto: consenso dell'avente diritto (50), esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (51), legittima difesa (52), uso legittimo di armi (53), stato di necessità (54). Il fatto è tipico ma non è reato.