Il tentativo punisce chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. La disciplina è nell'art. 56 c.p.
Spiegazione
La norma
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
I tre requisiti
1) Atti idonei
Valutazione ex ante, con giudizio prognostico sulla concreta capacità di ottenere il risultato. Non atti meramente preparatori non ancora riconducibili al reato.
2) Univocità
Gli atti devono essere diretti in modo non equivoco al delitto. Non conta ciò che l'agente dichiara, ma ciò che la condotta oggettivamente manifesta.
3) Non compimento dell'azione o non verificazione dell'evento
Mancanza del risultato, per:
- desistenza attiva (volontaria);
- ricorrenti esterni (interruzione, fuga della vittima);
- inidoneità scoperta.
Pena
Il delitto tentato è punito con pena ridotta:
- reclusione diminuita da 1/3 a 2/3 rispetto al consumato;
- non oltre 2/3 del massimo consumato.
Desistenza volontaria (art. 56 co. 3)
Se l'agente spontaneamente recede dall'azione, risponde solo per gli atti compiuti, purché costituiscano reato autonomo. Ratio: premio alla resipiscenza.
Recesso attivo (art. 56 co. 4)
Se l'agente, dopo il compimento dell'azione, impedisce volontariamente l'evento, la pena è diminuita da 1/3 a 1/2.
Contravvenzioni e tentativo
Il tentativo si applica solo ai delitti, non alle contravvenzioni.
Per la PL
Il tentativo rileva in sede di PG:
- arresto in flagranza possibile anche per tentativo di reato, se ricorrono i presupposti;
- nella notitia criminis il PG indica se il reato è consumato o tentato.
Esempio tipico: furto in abitazione tentato (ladro che forza la porta ma viene sorpreso e fugge prima di prendere nulla) → concorrenti atti idonei, univoci, nessun bottino.
Punti chiave
- Atti idonei + univoci + non compimento = tentativo.
- Pena ridotta da 1/3 a 2/3.
- Desistenza volontaria: rispondi solo per atti compiuti.
- Recesso attivo: pena da 1/3 a 1/2.
- Solo per delitti, non per contravvenzioni.
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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