Procedura penale
Soggetti, indagini preliminari, atti, misure cautelari, ruolo della Polizia Giudiziaria.
Lezioni
Il ruolo della Polizia Giudiziaria nel processo
Chi è PG, come opera, quali atti compie nella fase delle indagini preliminari.
Le indagini preliminari: apertura, svolgimento, archiviazione
Le indagini preliminari sono la fase in cui PM e PG raccolgono elementi per decidere se esercitare l'azione penale. Durata, poteri e alternative (archiviazione, richiesta rinvio a giudizio) sono disciplinati dal Libro V c.p.p.
Arresto in flagranza e fermo di indiziato (artt. 380-385 c.p.p.)
Arresto in flagranza e fermo sono misure pre-cautelari di polizia che limitano la libertà personale. Hanno presupposti tassativi e richiedono convalida del GIP entro termini stretti.
Misure cautelari personali (artt. 272-315 c.p.p.)
Le misure restrittive nel processo penale si articolano in tre categorie: 1) Misure precautelari di polizia (arresto in flagranza artt. 380-381, fermo art. 384) — disposte dalla PG; 2) Misure cautelari personali (artt. 273 ss.) — disposte dal giudice su richiesta del PM, con gravi indizi + esigenze cautelari (pericolo prove/fuga/reiterazione): custodia carcere, arresti domiciliari, divieto avvicinamento, obbligo dimora, sospensione patente; 3) Misure cautelari reali (artt. 316-321) — sequestro conservativo (garantire pretese civili) e preventivo (evitare aggravamento o commissione altri reati). Riesame al Tribunale entro 10 giorni; appello al Cassazione per legittimità.
La comunicazione di notizia di reato: forma e contenuto
La comunicazione di notizia di reato (CNR) è l'atto con cui la PG informa il PM. Deve essere tempestiva, chiara, completa. Errori formali possono compromettere il procedimento.
Diritti dell'indagato e difensore di fiducia/d'ufficio
L'indagato ha diritti inviolabili (artt. 24, 27 Cost. + c.p.p.): diritto di difesa (art. 96 fiducia, 97 ufficio); diritto al silenzio (facoltà di non rispondere, art. 64); avviso al difensore prima degli atti garantiti (perquisizione 356, sommarie info 350, atti irripetibili 360); traduzione e interprete se non comprende italiano (art. 143); divieto di domande suggestive o pressioni (art. 64); inutilizzabilità degli atti viziati (art. 191); presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva (art. 27 co. 2 Cost.); comunicazione del fatto contestato (informazione di garanzia, art. 369). Avvisi obbligatori all'arrestato (art. 386). Mancato rispetto = nullità o inutilizzabilità.
Soggetti e atti del procedimento penale
Soggetti del processo penale — panoramica
Il processo penale coinvolge molteplici soggetti con ruoli distinti: giudice (imparziale), pubblico ministero (titolare dell'azione penale), imputato (parte accusata), difensore, persona offesa, parti civili, polizia giudiziaria. Ciascuno con prerogative e garanzie specifiche.
Competenza del giudice penale
La competenza del giudice penale si articola per: materia (gravità del reato), territorio (luogo di commissione), funzione (grado del giudizio). Giudici di primo grado: Giudice di Pace (reati minori, D.Lgs. 274/2000), Tribunale monocratico (reati con pena media), Tribunale collegiale (reati con pena alta + materie specifiche), Corte d'Assise (reati gravissimi: omicidio, mafia, terrorismo). Secondo grado: Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello. Legittimità: Corte di Cassazione. Competenza territoriale: di regola luogo del fatto (art. 8 c.p.p.); regole speciali per reati a distanza, internet, ecc.
Il pubblico ministero e l'azione penale obbligatoria
Il pubblico ministero (PM) è il titolare dell'azione penale, che è obbligatoria per espressa previsione costituzionale (art. 112 Cost.). Dirige le indagini preliminari, chiede l'archiviazione o il rinvio a giudizio, partecipa al processo.
Il difensore nel processo penale
Il difensore tutela l'imputato nelle fasi processuali. È nominato di fiducia o d'ufficio. Ha diritto di accesso agli atti, presenza agli atti "garantiti", indagini difensive (art. 391-bis ss.). La difesa tecnica è obbligatoria per processi penali.
Le parti private — imputato, parte civile, responsabile civile
Nel processo penale sono parti private: l'imputato, la parte civile (che chiede risarcimento), il responsabile civile (eventuale), il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Ciascuno ha un proprio status e modalità di costituzione.
Atti del procedimento — forma, nullità, inutilizzabilità
Gli atti del procedimento penale sono regolati dagli artt. 109-191 c.p.p.: disciplinano forma, lingua, sottoscrizione, invalidità (nullità, inutilizzabilità, inesistenza). Vizi formali hanno conseguenze diverse: nullità assolute, intermedie, relative.
Termini nel processo penale
I termini processuali (artt. 172-175 c.p.p.) regolano i tempi del processo. Distinzione tra perentori (non prorogabili, comportano decadenza) e ordinatori (flessibili). La restituzione dei termini (art. 175) è possibile per caso fortuito o forza maggiore.
Notificazioni nel processo penale (artt. 148-171 c.p.p.)
Le notificazioni (artt. 148-171 c.p.p.) sono la formale comunicazione di atti processuali. Dopo la riforma Cartabia si sono digitalizzate: PEC prevalente per parti tecniche, domicilio digitale, piattaforma per notifiche penali. Regole specifiche per imputato.
Informativa di reato al PM (art. 347 c.p.p.)
L'art. 347 c.p.p. disciplina la comunicazione della notizia di reato dalla PG al PM. La PG riferisce senza ritardo; nei casi urgenti o quando compie atti per i quali è prevista assistenza del difensore, la comunicazione deve essere immediata. La forma è scritta o orale (con redazione di verbale); il contenuto include: descrizione del fatto, fonti di prova acquisite, attività compiute, dati identificativi delle persone coinvolte. Distinzione tra CNR (informativa di reato) e annotazione di PG.
Principi del giusto processo penale
L'art. 111 Cost. (riformato 1999) detta i principi del giusto processo: regolato dalla legge, in contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata. Nel processo penale: informazione sull'accusa, tempo per difesa, confronto testimoni, interprete.
Indagini e mezzi di prova
Perquisizione e sequestro (artt. 247-257 c.p.p.)
Le tipologie di sequestro vanno tenute distinte. Sequestro probatorio (artt. 253-263 c.p.p.): per acquisire prove (corpo del reato + cose pertinenti); disposto dal PM o d'iniziativa PG in urgenza (art. 354 co. 3, convalida 96h totali). Sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.): evita aggravamento conseguenze del reato o commissione di altri; disposto dal GIP su richiesta del PM. Sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.): garantisce pretese civili (risarcimento, multa); disposto dal giudice. Sequestro amministrativo (art. 13 L. 689/1981): NON è c.p.p.; per illeciti amministrativi; disciplina autonoma. Riesame entro 10 giorni al Tribunale del riesame.
Intercettazioni di conversazioni (artt. 266-271 c.p.p.)
Le intercettazioni (artt. 266-271 c.p.p.) sono uno strumento investigativo invasivo che richiede gravi indizi e assoluta indispensabilità, autorizzato dal GIP su richiesta del PM. Riforme rilevanti: D.Lgs. 216/2017 (Orlando) e D.Lgs. 150/2022 (Cartabia) — disciplina del trojan/captatore informatico, archivio riservato, stralcio. Per la Polizia Locale: strumento raramente utilizzabile; eseguibile solo su delega del PM in casi specifici. Argomento di approfondimento per concorso. Centrali invece per PL: annotazioni, verbali, CNR, querele, sequestri, atti urgenti.
Ispezioni personali e locali (artt. 244-246 c.p.p.)
L'ispezione (artt. 244-246 c.p.p.) è l'accertamento di tracce materiali, effetti del reato o di elementi utili alle indagini sulla persona, in luoghi o su cose. Richiede decreto motivato dell'autorità giudiziaria; PG solo in urgenza.
Identificazione di indagati e persone informate (art. 349 c.p.p.)
L'art. 349 c.p.p. disciplina l'identificazione della persona sottoposta a indagini e delle persone informate sui fatti. La PG può invitare a indicare generalità, procedere a rilievi fotografici e dattiloscopici, accompagnare coattivamente ai propri uffici.
Sommarie informazioni di PG (artt. 350-351 c.p.p.)
L'art. 351 c.p.p. disciplina le sommarie informazioni testimoniali alla PG. Distinzione fondamentale dall'art. 350 (sommarie info dell'indagato): le sommarie info al testimone non richiedono assistenza del difensore. Per l'indagato invece (art. 350): le sommarie informazioni vere e proprie richiedono difensore obbligatorio (UPG); le dichiarazioni spontanee (art. 350 co. 7) possono essere ricevute anche senza difensore ma con limiti di utilizzabilità (utilizzabili solo per investigazioni, non in dibattimento). Dichiarazioni indizianti: regole specifiche per il testimone che si autoaccusa.
Incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)
L'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) consente di formare la prova nel contraddittorio prima del dibattimento, quando vi è rischio di irripetibilità. Serve per testimonianze di soggetti vulnerabili, periziali su materiale deperibile, e in altri casi tassativi.
Prova testimoniale (artt. 194-207 c.p.p.)
La prova testimoniale (artt. 194-207 c.p.p.) consiste nelle dichiarazioni di chi ha conoscenza dei fatti. Il testimone ha obbligo di rispondere e di dire la verità (pena art. 372 c.p.). Oggetto: fatti, non giudizi. Incompatibilità e deposizioni sotto giuramento.
Prova documentale (artt. 234-243 c.p.p.)
La prova documentale (artt. 234-243 c.p.p.) comprende documenti (scritti, rappresentazioni fotografiche/cinematografiche/informatiche) e fonoregistrazioni. Acquisiti tramite sequestro o produzione di parte. Valutazione: autenticità, pertinenza, attendibilità.
Perizia e consulenza tecnica (artt. 220-233 c.p.p.)
La perizia (artt. 220-232 c.p.p.) è l'accertamento tecnico disposto dal giudice con nomina di perito. I consulenti tecnici di parte (art. 233) assistono le parti. Importanti in accertamenti complessi: scientifici, medici, informatici, balistici.
Esame dell'imputato e diritto al silenzio
L'esame dell'imputato (artt. 208-210 c.p.p.) è un mezzo di prova volontario: l'imputato ha diritto al silenzio (art. 64 co. 3 lett. b). Se acconsente, è esaminato come testimone ma con garanzie specifiche. Il silenzio non può essere valutato a sfavore.
Udienza preliminare, riti speciali, dibattimento e impugnazioni
Udienza preliminare (artt. 416-433 c.p.p.)
Sintesi: l'udienza preliminare è un filtro tra le indagini preliminari e il dibattimento. Si tiene davanti al GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare). Esiti: rinvio a giudizio (se sussistono elementi sufficienti per il dibattimento) o non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.). La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha modificato la regola di giudizio dell'art. 425: il rinvio a giudizio richiede ora ragionevole previsione di condanna, non più solo l'astratta sufficienza. Per la PL: argomento di sintesi sufficiente per concorso; centrale è la fase delle indagini preliminari dove la PL opera direttamente.
Giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.)
Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale: il giudice decide sugli atti delle indagini, senza dibattimento. Se condanna, pena ridotta di 1/3. Non ammesso per reati con pena ergastolo (riforma 2019). Può essere condizionato a integrazione probatoria.
Patteggiamento (artt. 444-448 c.p.p.)
Il patteggiamento (artt. 444-448 c.p.p., "applicazione della pena su richiesta") è un accordo tra PM e imputato sulla pena. Sconto fino a 1/3. Pena applicata fino a 5 anni detentivi. Sentenza non implica ammissione di colpa. Rito molto usato per deflazione.
Decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.)
Il decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.) è un rito per reati minori punibili con pena pecuniaria (anche sostitutiva). Richiesta del PM al GIP, che emette decreto motivato senza udienza. L'imputato può opporre in 15 giorni.
Giudizio immediato (artt. 453-458 c.p.p.)
Il giudizio immediato (artt. 453-458 c.p.p.) consente al PM di saltare l'udienza preliminare quando vi sono prove evidenti. Richiesta al GIP entro 90 giorni dall'iscrizione. Variante: immediato custodiale per imputato in custodia cautelare.
Giudizio direttissimo (artt. 449-452 c.p.p.)
Il giudizio direttissimo (artt. 449-452 c.p.p.) si applica dopo arresto in flagranza o confessione. Processo accelerato davanti al tribunale dibattimento, senza udienza preliminare. Finalità: velocità per reati di gravità media.
Messa alla prova (artt. 168-bis c.p. + 464-bis c.p.p.)
Argomento di approfondimento (extra per PL). La messa alla prova (art. 168-bis c.p. + 464-bis ss. c.p.p.) è una modalità alternativa al processo: l'imputato accetta un programma di trattamento (lavoro pubblica utilità, condotta riparatoria, mediazione con la p.o.) in cambio dell'estinzione del reato se il programma viene completato con esito positivo. Applicabile a reati con pena edittale max 4 anni o reati specifici. Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022): estensione applicabilità anche su iniziativa del PM e in udienza preliminare. Per concorso PL: tema non centrale, conoscere a livello sintetico.
Il dibattimento (artt. 484-568 c.p.p.)
Sintesi: il dibattimento è la fase di formazione della prova in contraddittorio tra accusa e difesa, davanti al giudice del primo grado. Fasi: dichiarazione apertura, questioni preliminari, istruzione dibattimentale (esame testimoni, periti, parti), discussione, camera di consiglio, sentenza. Principi cardine: oralità, immediatezza, contraddittorio, pubblicità (con eccezioni). Per la PL: argomento di sintesi; ruolo possibile come testimone in dibattimento. Centrale è invece la fase delle indagini preliminari dove la PL opera attivamente.
Impugnazioni — appello e Cassazione
Le impugnazioni (artt. 568-628 c.p.p.) sono i rimedi contro le sentenze: appello (merito, Corte d'Appello), ricorso in Cassazione (legittimità), revisione (circostanze eccezionali). Principi: tassatività dei motivi, legittimazione, termini.
Esecuzione della sentenza e giudicato (artt. 648-670 c.p.p.)
Una sentenza diventa giudicato quando non è più impugnabile. L'esecuzione (artt. 648-670 c.p.p.) è la fase attuativa della pena. Il PM presso il giudice dell'esecuzione (art. 665) è competente. Strumenti: ordine di esecuzione, misure alternative, incidente di esecuzione.
Polizia Giudiziaria: fondamenti
Funzioni della Polizia Giudiziaria (art. 55 c.p.p.)
L'art. 55 c.p.p. elenca le funzioni della Polizia Giudiziaria: prendere notizia dei reati, impedirne ulteriori conseguenze, ricercare gli autori, assicurare le fonti di prova, raccogliere quanto serve all'applicazione della legge penale. La PG agisce anche di iniziativa, con direzione del PM dopo l'iscrizione della notitia criminis. Funzioni proprie e delegate. Per la Polizia Locale sono il fondamento di ogni attività investigativa nei limiti delle proprie attribuzioni territoriali e di servizio.
Servizi e sezioni di PG (art. 56 c.p.p.)
L'art. 56 c.p.p. distingue tre forme organizzative della PG: a) servizi di PG (uffici delle Forze di polizia presso le proprie amministrazioni), b) sezioni di PG istituite presso ciascuna Procura, c) ufficiali e agenti di PG comunque tenuti a compiere atti di iniziativa. La dipendenza è organica rispetto all'amministrazione di appartenenza e funzionale rispetto al PM. Importanza per la PL: opera come "agente di PG" pur restando dipendente del Comune.
Ufficiali e agenti di PG (art. 57 c.p.p.)
L'art. 57 c.p.p. elenca tassativamente chi è ufficiale e chi è agente di Polizia Giudiziaria. UPG (co. 1): dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti della PS, ufficiali e sottufficiali di CC, GdF, PP, ecc. APG (co. 2): personale di PS senza qualifica UPG, militari di CC/GdF nei gradi non superiori. Co. 3: appartenenti ad altre forze di polizia sono UPG/APG nei limiti del servizio e secondo le rispettive attribuzioni. Tutti gli operatori PL = APG; direttivi = UPG.
Assicurazione fonti di prova (art. 348 c.p.p.)
L'art. 348 c.p.p. detta la norma generale sull'attività della PG dopo l'iscrizione della notizia di reato: la PG continua a svolgere le funzioni dell'art. 55, provvede a conservare le tracce e cose pertinenti al reato, ricerca e assicura le persone e cose utili. Distingue attività propria (continua) e attività delegata dal PM. Importante: anche dopo l'intervento del PM, la PG non si "spegne" ma collabora attivamente.
Accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone (art. 354 c.p.p.)
L'art. 354 c.p.p. è la norma operativa più importante per la PG: consente accertamenti urgenti sullo stato di luoghi, cose e persone quando vi è pericolo che le tracce o cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano prima dell'intervento del PM. Prevede rilievi, conservazione, sequestro. Atto non ripetibile: garanzie difensive limitate ma documentazione rigorosa essenziale. Centrale nei sinistri stradali.
Atti scritti e garanzie
Annotazione di Polizia Giudiziaria
L'annotazione di PG è un atto di documentazione interna, redatto dal singolo operatore per memorizzare un fatto, un'attività, un elemento di indagine. Non è un atto formale come il verbale: ha forma libera, non richiede firma di terzi, ha valore di elemento di indagine (non di prova piena). Tipica per: pattugliamenti, segnalazioni, attività di prevenzione, atti urgenti senza altri presenti. Diversa dal verbale (formale, con firme, valore fidefaciente).
Verbale di Polizia Giudiziaria
Il verbale di PG è l'atto formale che documenta un'attività compiuta dalla PG con coinvolgimento di terzi. Ha valore di atto pubblico (art. 2700 c.c.) e fa fede fino a querela di falso per i fatti percepiti dall'operante. Struttura tipizzata: intestazione, data/ora/luogo, operanti, attività compiuta, soggetti presenti, dichiarazioni, firme. Il rifiuto di firmare non invalida l'atto ma deve essere annotato. Disciplina: artt. 134-142, 357 c.p.p.
Elezione e dichiarazione di domicilio (art. 161 c.p.p.)
L'art. 161 c.p.p. impone, al primo contatto con l'indagato, di invitarlo a dichiarare il suo domicilio o residenza per le notifiche e ad eleggere domicilio presso una persona o un luogo (es. studio del difensore). Distinte: dichiarazione = comunicazione del proprio domicilio reale; elezione = scelta di un luogo per ricevere notifiche. Omissione = nullità delle notifiche successive (art. 161 co. 4). Centrale per la Polizia Locale al momento dell'identificazione di un indagato.
Nomina del difensore (artt. 96-97 c.p.p.)
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) è inviolabile. L'art. 96 c.p.p. disciplina la nomina del difensore di fiducia (libera scelta, massimo due difensori); l'art. 97 c.p.p. la nomina d'ufficio quando l'indagato non ha difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvisato prima di atti garantiti (perquisizione 365, sommarie info 350, etc.). Mancato avviso = nullità dell'atto. Per la PL: avvisi tempestivi e verbalizzazione rigorosa.
Persona offesa dal reato
La persona offesa (titolare del bene giuridico leso dal reato) ha diritti autonomi nel procedimento penale. Diritti: informazione (art. 90-bis), partecipazione, memorie e prove, opposizione all'archiviazione (entro 20 giorni), costituzione parte civile se anche danneggiata. Codice Rosso (L. 69/2019) rafforza tutele per vittime di violenza di genere/domestica. Per la PL: ricezione querele, ascolto vittima, informazioni obbligatorie ex art. 90-bis.
Procedibilità e tutele
Querela, denuncia, referto
Le modalità con cui un reato giunge a conoscenza dell'autorità sono denuncia (chiunque), querela (persona offesa), referto (esercenti professione sanitaria). Distinzione fondamentale: la querela è atto di volontà (procedibilità a querela), la denuncia è dichiarazione di scienza (per reati d'ufficio). Il referto ha natura di denuncia obbligatoria sanitaria. Forme, termini e destinatari specifici.
Procedibilità: d'ufficio e a querela
La procedibilità è la condizione in cui il PM può esercitare l'azione penale. Due regimi principali: d'ufficio (PM procede senza richiesta) e a querela (richiesta della persona offesa entro 3 mesi o 6 mesi codice rosso). Altre condizioni: richiesta del PG, autorizzazione delle Camere, istanza dell'estero. La Riforma Cartabia 2022 ha esteso la procedibilità a querela per molti reati (lesioni stradali, furto in abitazione, truffe minori), per deflazionare la giustizia penale.
Codice Rosso (L. 69/2019 e L. 168/2023)
Il "Codice Rosso" (L. 69/2019, rafforzata dalla L. 168/2023) introduce un percorso accelerato per reati di violenza domestica e di genere: stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni. Innovazioni: ascolto vittima entro 3 giorni dal PM, termine querela 6 mesi, valutazione rischio SARA/EFA, braccialetto elettronico, divieto avvicinamento, fermo obbligatorio per violazione divieti. Per la Polizia Locale: priorità assoluta, ascolto sensibile, comunicazione urgente al PM.
Sequestro probatorio di iniziativa della PG (art. 354 c.p.p.)
Il sequestro probatorio d'iniziativa della PG (art. 354 co. 3 c.p.p.) consente di acquisire corpo del reato e cose pertinenti quando l'urgenza non consente di attendere il decreto del PM. Soggetto qualificato: UPG. Procedura: verbale dettagliato, trasmissione al PM entro 48 ore, convalida del PM entro ulteriori 48 ore (totale 96 ore). Mancata convalida = inutilizzabilità + restituzione. Diverso dal sequestro probatorio del PM (art. 253) e da quelli amministrativo, preventivo, conservativo.
Repertamento e catena di custodia
Il repertamento è la fase in cui la PG acquisisce fisicamente una traccia o cosa (reperto) per il processo. Metodologia rigorosa: fotografia in situ, cartellino identificativo, sigilli antimanomissione, sacchetti specifici per tipologia (carta per biologico, plastica per inerte, antistatica per elettronica), planimetria. La catena di custodia documenta ogni passaggio del reperto (chi/quando/dove/perché). Rottura della catena = prova inutilizzabile. Disciplina: art. 354 c.p.p. + linee guida scientifiche.
Atti irripetibili e collegamenti
Atti irripetibili e accertamenti tecnici (art. 360 c.p.p.)
Quando un accertamento tecnico riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione e che, una volta esaminati, non possono essere ripetuti, si attivano le garanzie difensive dell'art. 360 c.p.p.: avviso al difensore, facoltà di nomina del consulente tecnico, facoltà di assistere. La parte può riservare la richiesta di incidente probatorio, bloccando l'accertamento. Esempi: alcoltest, drogtest, autopsia, rilievi urgenti su scene del crimine.
Convalida arresto e fermo (artt. 386-391 c.p.p.)
Dopo l'arresto in flagranza (380-381) o il fermo di indiziato di delitto (384), si attiva una rigorosa procedura di convalida con termini perentori: la PG comunica al PM entro 24 ore + trasmette il verbale; il PM richiede convalida al GIP entro 48 ore dall'arresto/fermo; il GIP fissa udienza entro ulteriori 48 ore; totale max 96 ore. Difensore obbligatorio. Esiti GIP: convalida, non convalida (liberazione), applicazione misura cautelare.
Giudice di Pace penale (D.Lgs. 274/2000)
Il Giudice di Pace ha competenza penale per reati minori (D.Lgs. 274/2000): lesioni lievissime non aggravate, percosse, minacce, ingiurie (depenalizzate ma residuali), danneggiamenti minori, violazione di domicilio in casi specifici, molestie. Procedura semplificata: dibattimento più snello, esclusione della custodia in carcere, sanzioni: pena pecuniaria + permanenza domiciliare + lavoro di pubblica utilità. Per la PL: spesso interlocutore per molti reati minori; citazione diretta possibile.
Casellario giudiziale, carichi pendenti, certificati
Il Casellario Giudiziale (D.P.R. 313/2002) raccoglie le iscrizioni delle condanne penali, provvedimenti giudiziari, misure di sicurezza. Tipi di certificato: generale, penale, civile, dei carichi pendenti, selettivo (per concorsi). Il certificato selettivo per concorsi è specifico per concorsi pubblici. Diritto del cittadino di ottenere certificati su sé stesso. Riservatezza dei dati. Per concorsi PL: certificati richiesti tipici.
Procedimento penale e procedimento amministrativo (doppio binario)
Lo stesso fatto può attivare due procedimenti distinti: penale (per il reato) e amministrativo (per l'illecito amministrativo o la sanzione collegata). Principio del doppio binario: i due procedimenti sono autonomi. Possibile sospensione dell'amministrativo in attesa del penale (alcune materie). Esempi: CdS (multa + reato 186); edilizia (sanzione 380/2001 + reato 44); ambiente (sanzioni 152/2006 + reati). Ne bis in idem: tutela europea contro doppia sanzione punitiva.