Salta al contenuto
Informatica di base CAD, documento informatico e firme Medio

Documento informatico — valore legale

Originale, copia, duplicato; copia informatica e analogica; attestazione conformità

~6 min di lettura Aggiornata il 1 riferimento normativo
In breve

Il documento informatico (CAD artt. 20-23) è la rappresentazione digitale di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Tipologie: 1) Documento informatico originale (nato digitale, es. atto sottoscritto digitalmente); 2) Copia informatica di documento analogico (es. scansione di un atto cartaceo); 3) Copia analogica di documento informatico (es. stampa di un atto digitale, con attestazione di conformità del pubblico ufficiale); 4) Duplicato informatico (riproduzione digitale informaticamente identica). Valore giuridico: il documento informatico ha piena efficacia se conforme al CAD (firma digitale, conservazione, ecc.). Per la PL: i verbali e gli atti possono essere nativamente digitali; le copie cartacee possono essere notificate previa attestazione di conformità del pubblico ufficiale.

Spiegazione

Quadro normativo

CAD artt. 20-23

  • Disciplina del documento informatico;
  • Valore giuridico;
  • Modalità di formazione, conservazione, copia.

Tipologie

1. Documento informatico originale

  • Nato digitale;
  • Sottoscritto digitalmente di norma;
  • Es.: ordinanza emessa direttamente in formato digitale e firmata con FEQ;
  • Valore di originale.

2. Copia informatica di documento analogico (art. 22 CAD)

  • Riproduzione digitale di un documento cartaceo;
  • Es.: scansione PDF di un verbale cartaceo;
  • Valore probatorio:
    • Pieno se accompagnata da attestazione di conformità (pubblico ufficiale);
    • Se non attestata: copia semplice, contestabile.

3. Copia analogica di documento informatico (art. 23 CAD)

  • Stampa di un documento nativo digitale;
  • Valore:
    • Pieno se accompagnata da attestazione di conformità apposta dal pubblico ufficiale;
    • Senza attestazione: copia non probante.
  • Pubblico ufficiale: appone marca/timbro/firma di conformità.

4. Duplicato informatico (art. 23-bis CAD)

  • Riproduzione digitale identica al documento informatico originale;
  • Stesso valore dell'originale;
  • Es.: copia di un PDF firmato digitalmente con tutte le firme intatte.

Valore giuridico

Conformità al CAD

  • Documento informatico ha piena efficacia se:
    • Soddisfa requisiti di forma (CAD);
    • Conservato a norma;
    • Eventualmente firmato (a seconda del tipo).

Sottoscrizione

Senza firma

  • Documento informatico non firmato:
    • Valore di scrittura privata se confrontabile;
    • Probatorio limitato;
    • Spesso utilizzato per comunicazioni informali.

Con firma elettronica avanzata (FEA)

  • Equivalente alla firma autografa per scrittura privata.

Con firma elettronica qualificata (FEQ) / firma digitale

  • Equivalente alla firma autografa autenticata;
  • Pieno valore giuridico in tutti gli atti.

Attestazione di conformità

Per copie informatiche di analogico

  • Art. 22 CAD + Linee guida AgID;
  • Soggetto: pubblico ufficiale (notaio, dirigente, dipendente PA con poteri);
  • Modalità: dichiarazione + firma digitale del pubblico ufficiale.

Per copie analogiche di informatico

  • Art. 23 CAD;
  • Stampa del documento + dichiarazione di conformità + firma del pubblico ufficiale + timbro;
  • Glifo grafico: in alcuni casi, contrassegno digitale che permette verifica online.

Per la PL

  • Verbali: spesso nativamente digitali;
  • Notifica cartacea: copia analogica + attestazione di conformità per validità;
  • Cura nella forma.

Per la Polizia Locale

Atti digitali tipici

  • Verbali CdS: digitali nativi (con firma digitale dell'operatore);
  • Ordinanze sindacali: firmate digitalmente;
  • Atti amministrativi vari;
  • CNR: trasmissione digitale.

Notifica cartacea di atto digitale

  • Stampa dell'atto digitale;
  • Attestazione di conformità apposta dal messo o ufficiale;
  • Notifica secondo le regole tradizionali (posta, messo);
  • Validità equivalente all'originale digitale.

Acquisizione di atti cartacei

  • Scansione + firma digitale del pubblico ufficiale;
  • Copia informatica con piena efficacia;
  • Archiviazione digitale.

Casi pratici

Caso 1 — Verbale CdS digitale

  • Operatore PL redige verbale nel sistema gestionale;
  • Firma digitale dell'operatore;
  • Originale: documento informatico;
  • Notifica:
    • Via PEC (se domicilio digitale): originale digitale;
    • Via posta (se non domicilio digitale): stampa + attestazione di conformità.

Caso 2 — Scansione documento cartaceo

  • Vecchio fascicolo cartaceo da digitalizzare;
  • Scansione in PDF;
  • Attestazione di conformità dal dirigente (pubblico ufficiale);
  • Copia informatica con valore.

Caso 3 — Duplicato per cittadino

  • Cittadino chiede copia di verbale;
  • Atto digitale nel sistema;
  • Copia analogica stampata con attestazione di conformità del pubblico ufficiale (PL);
  • Valida ai fini procedurali.

Per il concorso

Domanda tipica

"Quali sono le tipologie di documento informatico secondo il CAD?"

Risposta:

  • Documento informatico (CAD artt. 20-23);
  • Tipologie:
    1. Originale informatico: nato digitale, con valore di originale;
    2. Copia informatica di documento analogico: scansione di un documento cartaceo (con attestazione di conformità del pubblico ufficiale per pieno valore);
    3. Copia analogica di documento informatico: stampa di un atto digitale (con attestazione di conformità per pieno valore);
    4. Duplicato informatico: riproduzione digitale informaticamente identica (stesso valore dell'originale);
  • Valore giuridico: pieno se conforme al CAD (firma, conservazione);
  • Sottoscrizione: firma elettronica (semplice, avanzata, qualificata) determina diversi livelli di valore probatorio;
  • Per la PL: verbali nativi digitali + copie cartacee per notifica con attestazione.

Punti chiave

Da ricordare

Documento informatico CAD artt. 20-23: rappresentazione digitale di atti/fatti Tipologie: originale, copia informatica di analogico, copia analogica di informatico, duplicato Attestazione di conformità del pubblico ufficiale per pieno valore (artt. 22-23) Duplicato informatico (art. 23-bis): stesso valore originale Valore giuridico: pieno se conforme al CAD (firma + conservazione) Per PL: verbali digitali nativi + copie cartacee con attestazione per notifica

Riferimenti normativi

CAD
D.Lgs. 82/2005 · artt. 20-23

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

Verifica cosa hai capito

510 domande su Informatica di base, con correzione immediata e ripasso degli errori.

Registrati per esercitarti
Nota didattica. I contenuti di Vigilia hanno finalità esclusivamente di studio e non sostituiscono il testo ufficiale delle norme. Per la preparazione al concorso, consulta sempre le fonti indicate e le eventuali modifiche legislative successive. Vigilia non è un portale istituzionale e non è affiliato a enti pubblici. Come realizziamo i contenuti.

Puoi segnalare anche senza account: la segnalazione resta anonima. Come gestiamo le segnalazioni