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Codice della Strada Medio

Uso di apparecchi radiotelefonici alla guida (art. 173 CdS)

Telefonare, messaggiare, usare app: regole e sanzioni

~6 min di lettura Aggiornata il 2 riferimenti normativi 28 letture
In breve

L'art. 173 vieta l'uso di telefoni tenuti a mano. Ammesso viva voce/auricolare. La riforma CdS 2024 ha inasprito sanzioni: fino a 1.000 € e sospensione immediata per recidiva.

Spiegazione

Il divieto

Art. 173 co. 2 CdS: è vietato al conducente di veicoli usare, durante la marcia, apparecchi radiotelefonici (telefoni cellulari, smartphone) tenuti in mano.

Cosa è consentito

  • Viva voce (bluetooth, altoparlante integrato);
  • Auricolare (tipicamente solo uno, per non coprire un orecchio);
  • Telefono posizionato su supporto fisso, usato solo per consultazione passiva.

Cosa è vietato

  • Tenere il telefono in mano anche per leggere;
  • Messaggiare o navigare anche al semaforo;
  • Usare un auricolare con entrambi gli orecchi coperti;
  • Guardare video durante la marcia.

Sanzioni (riforma CdS 2024)

Prima violazione

  • Sanzione amministrativa € 250 - € 1.000 (fascia ampliata dalla L. 214/2023);
  • 5 punti di decurtazione;
  • Sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi (introdotto con riforma 2024 già alla prima violazione);
  • In alcuni casi: raddoppio sanzione per recidiva.

Recidiva biennale

  • Sanzione raddoppiata;
  • Sospensione patente 1-3 mesi;
  • 10 punti di decurtazione.

Rapporto con art. 140 (condotta)

Se l'uso del telefono ha causato condotta pericolosa concreta, si contesta anche l'art. 140 (prudenza generale). Raramente necessario: la specificità dell'art. 173 copre ampiamente.

In caso di sinistro

L'uso del telefono durante un sinistro con lesioni è aggravante specifica per lesioni stradali (art. 590-bis co. 5 c.p.) e omicidio stradale (art. 589-bis).

Per la PL

Accertamento:

  • osservazione diretta (pattuglia, vigile alla via);
  • verbalizzazione con descrizione circostanziata (es. «veicolo X, alle ore Y, transitando in via Z, conducente teneva telefono mobile aperto in mano destra con sguardo abbassato sullo schermo»);
  • posizione del testimone (operatore) rispetto al veicolo deve essere credibile.

Contestazione spesso contestata in giudizio: rafforzare con fotografia o video del momento, ove possibile.

Punti chiave

Da ricordare
  • Divieto di tenere il telefono in mano; ammesso viva voce.
  • Sanzione € 250-1.000 + 5 punti + sospensione patente (riforma 2024).
  • Recidiva biennale: sanzioni raddoppiate.
  • Aggravante per lesioni/omicidio stradale se causale.

Riferimenti normativi

Codice della Strada
d.lgs. 285/1992 · Art. 173
L. 214/2023 (riforma CdS)
L. 214/2023

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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