Nei centri abitati il potere regolamentare spetta al Sindaco con ordinanza: ZTL, aree pedonali, sosta a pagamento, corsie riservate. L'art. 7 è la base giuridica di tutta la mobilità urbana italiana.
Spiegazione
La regola generale
Dentro i centri abitati il Sindaco, con ordinanza motivata, può:
- stabilire obblighi, divieti e limitazioni della circolazione anche di carattere permanente;
- delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato (ZTL);
- riservare strade o corsie ai mezzi pubblici, taxi, veicoli diretti al parcheggio;
- stabilire la sosta a pagamento (lett. f).
Aree pedonali (comma 9)
Sono zone interdette alla circolazione dei veicoli, salvo deroghe per:
- mezzi di soccorso, forze dell'ordine;
- veicoli dei residenti (se previsto dall'ordinanza);
- accessi a passi carrai di proprietari.
ZTL — Zone a Traffico Limitato (comma 9)
Accesso limitato in determinati orari o per determinate categorie. L'accesso non autorizzato è sanzionato (art. 7 comma 14). Il controllo avviene tipicamente con varchi elettronici omologati.
Corsie preferenziali
Riservate ai mezzi di trasporto pubblico. L'uso da parte di un veicolo non autorizzato è sanzione accessoria al codice.
Sosta a pagamento
Il comma 7 abilita il Sindaco a istituire le "strisce blu" (sosta tariffata). I proventi sono destinati ex art. 208.
Punti chiave
- Centro abitato = Sindaco con ordinanza motivata
- Strumenti: ZTL, aree pedonali, corsie preferenziali, sosta a pagamento
- Aree pedonali: interdette ai veicoli salvo deroghe
- ZTL: controllo con varchi elettronici omologati
- Segnaletica obbligatoria per opponibilità
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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