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Codice della Strada Comportamenti di guida Avanzato

Guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS)

Tre fasce, tre scenari. Come si contesta, come si prova

~12 min di lettura Aggiornata il 2 riferimenti normativi 66 letture
In breve

L'art. 186 punisce la guida con tasso alcolemico oltre 0,5 g/l. Le conseguenze sono tre: illecito amministrativo (0,5–0,8), reato contravvenzionale (0,8–1,5) e reato più grave (oltre 1,5). Per neopatentati e autisti professionali la soglia è zero.

Spiegazione

Il perimetro del divieto

L'art. 186, co. 1, stabilisce il principio: è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. La soglia generale per parlare di ebbrezza rilevante è 0,5 g/l (grammi di alcol per litro di sangue).

Per specifiche categorie (art. 186-bis) la soglia è zero:

  • neopatentati (patente da meno di 3 anni);
  • conducenti di età < 21 anni;
  • conducenti professionali (taxi, NCC, bus, camion, ecc.).

Le tre fasce di rilevanza

Fascia 1 — Amministrativa (0,5 < tasso ≤ 0,8 g/l)

Non è reato, ma illecito amministrativo.

  • Sanzione amministrativa: € 544 – € 2.174
  • Sospensione patente: 3–6 mesi
  • Punti: decurtazione prevista (10 punti)

Fascia 2 — Reato contravvenzionale (0,8 < tasso ≤ 1,5 g/l)

  • Ammenda € 800 – € 3.200
  • Arresto fino a 6 mesi
  • Sospensione patente 6 mesi – 1 anno

Fascia 3 — Reato più grave (tasso > 1,5 g/l)

  • Ammenda € 1.500 – € 6.000
  • Arresto da 6 mesi a 1 anno
  • Sospensione patente 1–2 anni (raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato)
  • Revoca in caso di recidiva nel biennio
  • Confisca del veicolo (se di proprietà del conducente)

Accertamento

L'accertamento del tasso avviene tipicamente con etilometro omologato, in due prove a distanza di almeno 5 minuti. Il risultato valido è il più basso dei due.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento (co. 7) è reato autonomo, punito con le stesse sanzioni della fascia più grave (ammenda, arresto, sospensione patente, possibile confisca).

Nei casi in cui non sia possibile l'etilometro (es. sinistro con trauma), è ammesso accertamento clinico presso la struttura sanitaria.

Effetti collaterali

  • Decurtazione punti: 10 punti per fasce 2 e 3.
  • Confisca obbligatoria del veicolo nelle fasce 2 e 3 se di proprietà del conducente.
  • Lavori di pubblica utilità (co. 9-bis): possibile sostituzione della pena per chi non ha causato sinistri; se la pena è eseguita con successo, estinzione del reato.

Rifiuto dell'etilometro (art. 186 co. 7)

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro (o drug test per alcol) è equiparato alla guida con tasso > 1,5 g/l (fascia più grave):

  • Reato (art. 186 co. 7 CdS);
  • Arresto fino a 1 anno + ammenda €1.500 - €6.000;
  • Revoca della patente;
  • Confisca del veicolo se di proprietà del conducente;
  • Decurtazione di 10 punti patente.

Presupposti del rifiuto

Per configurare il rifiuto non basta un "no" generico: serve una richiesta formale da parte dell'agente con l'avvertimento delle conseguenze.

Eccezioni (motivi giustificati)

  • Impossibilità fisica di soffiare (es. trauma al torace dopo incidente): in tal caso serve accertamento ematico presso pronto soccorso (anche coattivo previa autorizzazione AG);
  • Problemi respiratori documentati (asma grave, recente intervento chirurgico).

Procedura operativa in caso di rifiuto

  1. Richiesta formale con etilometro a vista;
  2. Avvertimento al conducente: "Il rifiuto di sottoporsi al test è equiparato al tasso > 1,5 g/l e configura reato";
  3. Se persiste il rifiuto → verbalizzazione con 2 testimoni (preferibilmente altri agenti);
  4. Ritiro patente sul posto;
  5. Accompagnamento in Comando per formalizzare;
  6. CNR all'AG entro 48 ore (art. 347 c.p.p.).

Sanzioni accessorie dettagliate

Fascia 1 (0,5-0,8 g/l) — amministrativa

  • Sanzione: €543 - €2.170;
  • Sospensione patente: 3-6 mesi;
  • Decurtazione punti: 10.

Fascia 2 (0,8-1,5 g/l) — reato contravvenzionale

  • Arresto: fino 6 mesi;
  • Ammenda: €800 - €3.200;
  • Sospensione patente: 6 mesi - 1 anno (raddoppiata se incidente stradale);
  • Decurtazione punti: 10.

Fascia 3 (> 1,5 g/l) — reato grave

  • Arresto: 6 mesi - 1 anno;
  • Ammenda: €1.500 - €6.000;
  • Revoca della patente (!!! non sospensione);
  • Confisca del veicolo se di proprietà del conducente (art. 186 co. 2 lett. c);
  • Decurtazione punti: 10 (sostanzialmente irrilevante: patente revocata);
  • Possibile commisurata sospensione della patente se non di proprietà.

Recidiva (fasce 2 e 3 nel biennio)

  • Pene raddoppiate;
  • Revoca patente anche per fascia 2 se recidiva.

Lavori di pubblica utilità (co. 9-bis)

Per fasce 2 e 3 senza incidente, su richiesta dell'imputato il Giudice può sostituire la pena con lavori di pubblica utilità (min 6 mesi). Successo → estinzione del reato + riduzione 1/2 sospensione patente.

Punti chiave

Da ricordare
  • Soglia generale: 0,5 g/l. Per neopatentati/professionali 0 g/l (art. 186-bis).
  • Tre fasce: amministrativa, contravvenzionale, grave.
  • Rifiuto dell'accertamento = stesso trattamento della fascia più grave.
  • Confisca del veicolo solo nelle fasce 2 e 3, se proprietà del conducente.
  • Lavori di pubblica utilità possibili solo se non c'è stato sinistro.
  • Rifiuto etilometro = fascia > 1,5 g/l (reato grave)
  • Rifiuto: arresto + €1500-6000 + revoca patente + confisca veicolo
  • Motivi giustificati: impossibilità fisica, problemi respiratori documentati
  • Accertamento ematico in PS se impossibile etilometro
  • Lavori pubblica utilità possono estinguere il reato (co. 9-bis)

Esempi pratici

Esempi dal concorso e dalla pratica quotidiana

Caso 1 — Automobilista 0,7 g/l. Sanzione amministrativa 544–2.174 €, sospensione patente 3–6 mesi, 10 punti. Nessun reato, nessun arresto, nessuna confisca.

Caso 2 — Autista NCC 0,3 g/l. Soglia zero ex art. 186-bis: sanzione amministrativa (da 155 a 624 €) + sospensione patente. Per il professionista è un caso delicato perché può incidere anche sul requisito soggettivo di idoneità.

Caso 3 — Incidente con tasso 1,7 g/l. Fascia più grave: ammenda 1.500–6.000 €, arresto 6 mesi–1 anno, sospensione 1–2 anni, confisca del veicolo (se di proprietà), raddoppio della sospensione se il veicolo è di terzi. Il fatto che ci sia un sinistro preclude l'accesso ai lavori di pubblica utilità.

Domande frequenti

Cosa succede se il conducente rifiuta l'etilometro?
Si applica il co. 7 dell'art. 186: stesse sanzioni della fascia più grave (reato ex art. 186 co. 2 lett. c), compresi arresto, ammenda, sospensione patente e possibile confisca.
L'operatore di PM può eseguire l'accertamento?
Sì, nell'esercizio delle funzioni di polizia stradale (art. 12 CdS) e con strumenti in dotazione, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 186 e dal Regolamento.
La decurtazione punti si applica al proprietario o al conducente?
Solo al conducente effettivo: i punti sono personali e seguono la patente di chi era alla guida.

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · Art. 186 · Guida in stato di ebbrezza
d.lgs. 285/1992 · Art. 186-bis · Soglia zero per neopatentati e professionali

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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