Ogni veicolo a motore che circola su strada deve essere coperto da assicurazione RCA. L'art. 193 punisce con sanzione e sequestro la circolazione di veicoli non assicurati.
Spiegazione
Il principio
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa. (art. 193 co. 1 CdS)
L'obbligo deriva dalla L. 990/1969, oggi rifluita nel Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005). Copre i danni a terzi provocati dalla circolazione del veicolo.
Verifica elettronica
Dal 2015 l'accertamento non richiede più l'esposizione del tagliando cartaceo: l'operatore controlla la validità della polizza tramite banca dati ANIA/Motorizzazione accessibile anche in strada (terminali mobili). La copertura è verificabile per targa.
Sanzioni
Veicolo non assicurato (art. 193 co. 2)
- Sanzione amministrativa da € 866 a € 3.464;
- Sequestro del veicolo (art. 213) con possibile confisca;
- Il veicolo non può circolare fino all'avvenuta copertura.
Riduzioni
Se il conducente presenta la polizza valida entro 30 giorni dalla contestazione, la sanzione è ridotta a un quarto (art. 193 co. 2-bis). Questo perché molti mancati rinnovi sono dovuti a dimenticanze: la norma premia la regolarizzazione rapida.
Polizza scaduta da poco
Se la polizza è scaduta da non più di 15 giorni e si sta provvedendo al rinnovo, la sanzione è ancora applicabile ma il conducente può beneficiare della riduzione sopra citata se regolarizza entro 30 giorni.
Rapporto con l'assicurazione del conducente
Va tenuta distinta l'assicurazione RCA (obbligatoria, copre i terzi) da quella kasko (facoltativa, copre il proprio veicolo). La prima basta per essere in regola con l'art. 193.
Ruolo della PM
L'operatore deve:
- Verificare la polizza in banca dati con la targa.
- In caso di polizza non attiva, verbalizzare e procedere al sequestro del veicolo.
- Informare il trasgressore della possibilità di riduzione ex co. 2-bis.
- Disporre che il veicolo sia rimosso o custodito fino alla regolarizzazione.
Punti chiave
- Obbligo RCA per tutti i veicoli a motore (salvo guida su rotaie).
- Verifica elettronica su banca dati ANIA/Motorizzazione per targa.
- Sanzione: € 866-3.464 + sequestro.
- Riduzione a 1/4 se si regolarizza entro 30 giorni.
- RCA copre i terzi; la kasko è facoltativa e copre il proprio veicolo.
Esempi pratici
Caso 1 — Polizza scaduta da 5 giorni. Violazione dell'art. 193. Se il conducente rinnova e presenta la nuova polizza entro 30 giorni, paga un quarto (circa 216 € anziché 866 €).
Caso 2 — Auto abbandonata in sosta con assicurazione scaduta. L'obbligo riguarda la circolazione; la sosta su aree private non circolabili non integra la violazione. Ma basta essere in area pubblica (strada) anche da fermi per incorrere nella sanzione.
Caso 3 — Sequestro del veicolo. Dopo il verbale e il sequestro, se il proprietario non rinnova la polizza entro i termini, si avvia il procedimento di confisca ai sensi dell'art. 213 CdS.
Domande frequenti
Il tagliando cartaceo è ancora obbligatorio?
Se guido l'auto di un amico con la sua assicurazione, sono in regola?
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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