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Codice della Strada Sosta, segnaletica e procedure Medio

L'assicurazione obbligatoria RCA (art. 193 CdS)

Il principio dell'obbligo, le verifiche elettroniche, le sanzioni accessorie

~7 min di lettura Aggiornata il 2 riferimenti normativi 40 letture
In breve

Ogni veicolo a motore che circola su strada deve essere coperto da assicurazione RCA. L'art. 193 punisce con sanzione e sequestro la circolazione di veicoli non assicurati.

Spiegazione

Il principio

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa. (art. 193 co. 1 CdS)

L'obbligo deriva dalla L. 990/1969, oggi rifluita nel Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005). Copre i danni a terzi provocati dalla circolazione del veicolo.

Verifica elettronica

Dal 2015 l'accertamento non richiede più l'esposizione del tagliando cartaceo: l'operatore controlla la validità della polizza tramite banca dati ANIA/Motorizzazione accessibile anche in strada (terminali mobili). La copertura è verificabile per targa.

Sanzioni

Veicolo non assicurato (art. 193 co. 2)

  • Sanzione amministrativa da € 866 a € 3.464;
  • Sequestro del veicolo (art. 213) con possibile confisca;
  • Il veicolo non può circolare fino all'avvenuta copertura.

Riduzioni

Se il conducente presenta la polizza valida entro 30 giorni dalla contestazione, la sanzione è ridotta a un quarto (art. 193 co. 2-bis). Questo perché molti mancati rinnovi sono dovuti a dimenticanze: la norma premia la regolarizzazione rapida.

Polizza scaduta da poco

Se la polizza è scaduta da non più di 15 giorni e si sta provvedendo al rinnovo, la sanzione è ancora applicabile ma il conducente può beneficiare della riduzione sopra citata se regolarizza entro 30 giorni.

Rapporto con l'assicurazione del conducente

Va tenuta distinta l'assicurazione RCA (obbligatoria, copre i terzi) da quella kasko (facoltativa, copre il proprio veicolo). La prima basta per essere in regola con l'art. 193.

Ruolo della PM

L'operatore deve:

  1. Verificare la polizza in banca dati con la targa.
  2. In caso di polizza non attiva, verbalizzare e procedere al sequestro del veicolo.
  3. Informare il trasgressore della possibilità di riduzione ex co. 2-bis.
  4. Disporre che il veicolo sia rimosso o custodito fino alla regolarizzazione.

Punti chiave

Da ricordare
  • Obbligo RCA per tutti i veicoli a motore (salvo guida su rotaie).
  • Verifica elettronica su banca dati ANIA/Motorizzazione per targa.
  • Sanzione: € 866-3.464 + sequestro.
  • Riduzione a 1/4 se si regolarizza entro 30 giorni.
  • RCA copre i terzi; la kasko è facoltativa e copre il proprio veicolo.

Esempi pratici

Esempi dal concorso e dalla pratica quotidiana

Caso 1 — Polizza scaduta da 5 giorni. Violazione dell'art. 193. Se il conducente rinnova e presenta la nuova polizza entro 30 giorni, paga un quarto (circa 216 € anziché 866 €).

Caso 2 — Auto abbandonata in sosta con assicurazione scaduta. L'obbligo riguarda la circolazione; la sosta su aree private non circolabili non integra la violazione. Ma basta essere in area pubblica (strada) anche da fermi per incorrere nella sanzione.

Caso 3 — Sequestro del veicolo. Dopo il verbale e il sequestro, se il proprietario non rinnova la polizza entro i termini, si avvia il procedimento di confisca ai sensi dell'art. 213 CdS.

Domande frequenti

Il tagliando cartaceo è ancora obbligatorio?
No: dal 18 ottobre 2015 (d.l. 1/2012 convertito e norme successive) l'obbligo di esposizione è stato abolito. La verifica avviene elettronicamente.
Se guido l'auto di un amico con la sua assicurazione, sono in regola?
Sì: l'RCA segue il veicolo, non il conducente (salvo specifiche clausole di guida esclusiva, che però non rilevano ai fini dell'art. 193).

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · Art. 193 · Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
Codice delle Assicurazioni Private
d.lgs. 209/2005 · Art. 122 · Veicoli soggetti ad obbligo assicurativo

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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