L'etilometro deve essere omologato, tarato e correttamente impiegato. La procedura prevede due misurazioni a distanza di 5 minuti. Il rifiuto integra autonoma fattispecie di reato (art. 186 c. 7).
Spiegazione
Strumento e omologazione
L'etilometro è uno strumento di misurazione del tasso alcolemico nell'aria espirata. Deve essere:
- Omologato dal MIT (conformità alla normativa tecnica)
- Tarato periodicamente presso laboratori autorizzati (cadenza annuale salvo diversa indicazione)
- In condizioni di regolare funzionamento al momento dell'uso
Procedura operativa
- Informativa al conducente sui propri diritti (facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att.)
- Prima prova: far espirare il conducente nel boccaglio finché lo strumento non rileva il tasso
- Attesa di 5 minuti (per evitare alterazioni da alcol residuo in bocca)
- Seconda prova con le stesse modalità
- Stampa scontrino con data, ora, valore delle due rilevazioni, numero di serie dell'etilometro, numero di taratura
- Allegare scontrino al verbale + indicare estremi dell'omologazione e della taratura
Il tasso alcolemico (art. 186)
- ≤ 0,5 g/l: nessuna violazione (regola generale); divieto assoluto per neopatentati e professionisti (art. 186-bis)
- 0,5 < x ≤ 0,8 g/l: illecito amministrativo, sanzione 543-2.170 euro + sospensione patente 3-6 mesi
- 0,8 < x ≤ 1,5 g/l: reato contravvenzionale, arresto fino a 6 mesi + ammenda + sospensione 6-12 mesi
- > 1,5 g/l: reato più grave, arresto 6 mesi-1 anno, sospensione 1-2 anni, confisca veicolo
Rifiuto (comma 7)
Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è reato autonomo, punito con le stesse pene del tasso più elevato (comma 2 lett. c: > 1,5 g/l). Include:
- rifiuto espresso
- comportamenti simulatori (soffio insufficiente, parziale)
Prelievi ematici
In caso di incidente stradale o impossibilità dell'alcoltest, si procede con prelievo ematico in struttura sanitaria. Richiede consenso del paziente salvo in casi di accertamento per reato.
Giurisprudenza essenziale
- Cass. Pen. sez. IV n. 18704/2016: obbligo di avviso del diritto al difensore
- Cass. Pen. sez. IV n. 33021/2015: l'esito positivo dell'alcoltest è prova sufficiente se strumento tarato
Punti chiave
- Omologazione + taratura annuale obbligatorie
- 2 misurazioni a 5 minuti di distanza
- Avviso diritto al difensore (art. 356 cpp)
- Soglie 0,5 / 0,8 / 1,5 g/l
- Rifiuto = pena come tasso > 1,5
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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