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Codice della Strada Accertamento strumentale e casi speciali Avanzato

Art. 187 CdS — Guida in stato di alterazione da stupefacenti

Differenze con l'art. 186 e problemi probatori

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In breve

L'art. 187 punisce la guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti o psicotrope. A differenza dell'art. 186, non è sufficiente la presenza della sostanza nell'organismo: serve l'alterazione attuale.

Spiegazione

Fattispecie

Chi guida un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con:

  • Arresto da 6 mesi a 1 anno
  • Ammenda da 1.500 a 6.000 euro
  • Sospensione patente 1-2 anni (raddoppiata se veicolo di proprietà altrui)
  • Confisca del veicolo se proprietà del conducente
  • Decurtazione 10 punti

Differenza fondamentale con l'art. 186

Per l'ebbrezza basta il tasso alcolemico oltre soglia (elemento oggettivo). Per l'alterazione da stupefacenti NON basta la positività al test: serve la prova dell'alterazione in corso, cioè che al momento della guida il conducente era sotto l'effetto attivo della sostanza.

Il test drug screening (urine, saliva) rileva l'assunzione (anche giorni prima), non l'alterazione. Dottrina e giurisprudenza costante (Cass. Pen. sez. IV n. 3623/2015, SU n. 41/2017) richiedono:

  • accertamento medico sanitario dell'alterazione, oppure
  • elementi sintomatici contestuali (comportamento anomalo, linguaggio, coordinazione) rilevati dall'agente

Procedura (comma 2)

  1. Sintomi rilevabili dall'agente (sguardo, coordinazione, comportamento)
  2. Prelievo di campioni biologici (saliva, urina, sangue) presso struttura sanitaria
  3. Analisi tossicologica con metodica certificata
  4. Referto medico sull'alterazione

Rifiuto (comma 8)

Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti è punito come il reato pieno (stesse pene): arresto, ammenda, sospensione, confisca.

Neopatentati e professionisti (art. 187-bis)

Sanzioni raddoppiate; divieto assoluto di guida con qualsiasi livello di sostanze.

Punti chiave

Da ricordare
  • Serve ALTERAZIONE (non mera positività)
  • Sintomi contestuali + referto medico
  • Pene: arresto 6m-1a, ammenda, sospensione, confisca
  • Rifiuto = pena come reato pieno
  • Neopatentati / pros.: tolleranza zero (187-bis)

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · art. 187

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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