Il trasferimento di proprietà di un veicolo deve essere registrato al PRA entro 60 giorni dalla data dell'atto (vendita, donazione, successione). Il mancato aggiornamento è sanzionato e il vecchio proprietario può essere ancora ritenuto responsabile.
Spiegazione
Obbligo di aggiornamento (comma 1)
Entro 60 giorni dall'atto che comporta trasferimento (vendita, donazione, successione, fusione societaria), il nuovo proprietario deve:
- richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione (o emissione DU);
- registrare il passaggio al PRA tramite ACI.
Atto richiesto
Il trasferimento richiede:
- atto di vendita autenticato (dal notaio, dallo STA, da un Comune, da un'agenzia pratiche auto abilitata, o dal Giudice di Pace);
- oppure dichiarazione di vendita sottoscritta.
Sanzioni (comma 3)
- Mancato aggiornamento entro 60 gg: sanzione amministrativa €728 - €3.636;
- Il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo finché non viene regolarizzato;
- Rischio civile: il vecchio proprietario resta registrato al PRA e può essere chiamato a rispondere per sinistri o sanzioni amministrative commessi dal nuovo utilizzatore.
"Comodato d'uso" e mini-volture
Dal 2015 vige l'obbligo di registrare anche i comodati d'uso di durata superiore a 30 giorni (art. 94 co. 4-bis) per evitare di responsabilizzare il proprietario per infrazioni commesse da altri.
Successione
In caso di morte del proprietario, gli eredi devono presentare al PRA l'accettazione di eredità + documento di successione, per aggiornare l'intestazione.
Rilevanza PL
L'agente, durante un controllo, verifica:
- proprietà registrata al PRA (tramite SIVES o banca dati MIT);
- se il veicolo risulta "in attesa di trasferimento" → segnala all'interessato la necessità di regolarizzare;
- notifica eventuali sanzioni al proprietario registrato (solidarietà ex art. 196 CdS).
Punti chiave
- 60 giorni per aggiornare PRA dopo trasferimento
- Atto autenticato (notaio, STA, Comune, ecc.)
- Mancato aggiornamento: €728-3.636 + fermo amministrativo
- Vecchio proprietario co-responsabile finché registrato al PRA
- Comodato > 30 gg va registrato (art. 94 co. 4-bis)
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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