L'art. 46 definisce veicolo ogni macchina di qualsiasi specie che circoli sulle strade guidata dall'uomo. Sono esclusi carrozzine per disabili non a motore, attrezzi agricoli fissi, ecc.
Spiegazione
Definizione positiva (comma 1)
Sono veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Rientrano quindi:
- auto, moto, ciclomotori, camion;
- velocipedi (biciclette) → pur senza motore, sono veicoli;
- carrozzine a motore per disabili;
- macchine operatrici, macchine agricole, rimorchi, trattori.
Esclusioni (comma 2)
Non sono veicoli ai fini del CdS:
- carrozzine per disabili non a motore o elettriche di velocità limitata;
- monopattini elettrici a condotta indipendente (hanno disciplina specifica L. 160/2019);
- attrezzature fissate stabilmente al suolo (non in movimento).
Perché è importante
La definizione di "veicolo" determina:
- chi è soggetto alle norme CdS (il conducente di un veicolo);
- chi deve avere patente, assicurazione, targa (a seconda della categoria);
- chi può essere sanzionato per violazioni.
Collegamento con altri articoli
L'art. 46 rimanda all'art. 47 (classificazione: auto, moto, ecc.) e gli articoli 50-60 (categorie specifiche).
Punti chiave
- Veicolo = macchina che circola su strada guidata dall'uomo
- Velocipedi (bici) sono veicoli
- Monopattini elettrici e carrozzine disabili: disciplina speciale
- L'art. 46 è il "cappello" della parte sulla classificazione
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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