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Codice della Strada Classificazione dei veicoli Base

Art. 46 CdS — Veicoli (definizione generale)

Cos'è un veicolo ai fini del Codice della Strada

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In breve

L'art. 46 definisce veicolo ogni macchina di qualsiasi specie che circoli sulle strade guidata dall'uomo. Sono esclusi carrozzine per disabili non a motore, attrezzi agricoli fissi, ecc.

Spiegazione

Definizione positiva (comma 1)

Sono veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Rientrano quindi:

  • auto, moto, ciclomotori, camion;
  • velocipedi (biciclette) → pur senza motore, sono veicoli;
  • carrozzine a motore per disabili;
  • macchine operatrici, macchine agricole, rimorchi, trattori.

Esclusioni (comma 2)

Non sono veicoli ai fini del CdS:

  • carrozzine per disabili non a motore o elettriche di velocità limitata;
  • monopattini elettrici a condotta indipendente (hanno disciplina specifica L. 160/2019);
  • attrezzature fissate stabilmente al suolo (non in movimento).

Perché è importante

La definizione di "veicolo" determina:

  • chi è soggetto alle norme CdS (il conducente di un veicolo);
  • chi deve avere patente, assicurazione, targa (a seconda della categoria);
  • chi può essere sanzionato per violazioni.

Collegamento con altri articoli

L'art. 46 rimanda all'art. 47 (classificazione: auto, moto, ecc.) e gli articoli 50-60 (categorie specifiche).

Punti chiave

Da ricordare
  • Veicolo = macchina che circola su strada guidata dall'uomo
  • Velocipedi (bici) sono veicoli
  • Monopattini elettrici e carrozzine disabili: disciplina speciale
  • L'art. 46 è il "cappello" della parte sulla classificazione

Riferimenti normativi

D.Lgs. 285/1992 · 46

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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