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Codice della Strada Procedure sanzionatorie Medio

Art. 203 CdS — Ricorso al Prefetto

60 giorni per il ricorso amministrativo con possibile raddoppio in caso di rigetto

~7 min di lettura Aggiornata il 1 riferimento normativo 21 letture
In breve

Entro 60 giorni dalla notifica del verbale, il trasgressore può ricorrere al Prefetto. Il Prefetto decide entro 210 giorni; in caso di rigetto emana ordinanza-ingiunzione al doppio del minimo.

Spiegazione

Presentazione del ricorso

  • Termine: 60 giorni dalla contestazione o notifica
  • Forma: scritto, anche raccomandata AR, consegnato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto
  • Contenuto: generalità, estremi del verbale, motivi del ricorso, eventuale richiesta di audizione
  • No oneri di bollo né spese

Effetto sospensivo

La presentazione del ricorso sospende l'obbligo di pagare la sanzione in misura ridotta fino alla decisione prefettizia.

Istruttoria

L'organo accertatore trasmette il ricorso con controdeduzioni al Prefetto entro 60 giorni. Il Prefetto può:

  • convocare il ricorrente per audizione (se richiesta)
  • chiedere integrazioni istruttorie
  • decidere sulla base degli atti

Decisione (comma 2)

Entro 210 giorni (dalla ricezione del ricorso), il Prefetto:

  • Annulla il verbale (ricorso accolto)
  • Rigetta il ricorso: emana ordinanza-ingiunzione per una somma compresa tra il doppio del minimo e il massimo della forbice edittale

Silenzio-accoglimento (comma 3)

Decorsi inutilmente i 210 giorni senza provvedimento, il ricorso si intende accolto: il verbale è annullato. È un'importante garanzia per il cittadino.

Ordinanza-ingiunzione: termini di pagamento

L'ordinanza impone il pagamento entro 30 giorni dalla notifica. In difetto, iscrizione a ruolo.

Impugnazione dell'ordinanza del Prefetto

Contro l'ordinanza-ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 205 CdS + art. 22 L. 689/1981).

Punti chiave

Da ricordare
  • 60 giorni dalla notifica per ricorrere
  • Prefetto: 210 giorni per decidere
  • Silenzio = accoglimento (garanzia)
  • Rigetto → ordinanza-ingiunzione al doppio del minimo
  • Successiva impugnazione al Giudice di Pace

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · art. 203

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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