Salta al contenuto
Codice della Strada Procedure sanzionatorie Base

Art. 202 CdS — Pagamento in misura ridotta

Il 30% di sconto entro 5 giorni e il minimo edittale entro 60

~5 min di lettura Aggiornata il 1 riferimento normativo 21 letture
In breve

Il trasgressore può pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo edittale. Se paga entro 5 giorni (dal verbale o dalla notifica), beneficia dello sconto del 30%.

Spiegazione

Il meccanismo

  • Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, il trasgressore può pagare una somma pari al minimo stabilito dalla forbice edittale, oppure al doppio del minimo se questo risulta più conveniente rispetto alle altre opzioni
  • Il pagamento tempestivo estingue il procedimento: niente ricorso, niente aumento
  • La sanzione accessoria (es. decurtazione punti) resta in ogni caso dovuta

Lo sconto del 30% (comma 1)

Chi paga entro 5 giorni dalla contestazione o notifica, beneficia di una riduzione del 30% sulla sanzione in misura ridotta. Esclusi:

  • violazioni che comportano sanzioni accessorie gravi (sospensione/revoca patente, fermo veicoli)
  • violazioni dei commi 9 e 9-bis dell'art. 142 (gravi velocità)

Modalità di pagamento

  • Bollettino postale, bonifico, PagoPA, POS presso Polizia Locale
  • Pagamento rateale (comma 2-bis) per importi superiori a 200 euro: fino a 12 rate mensili, per soggetti con reddito ISEE basso

Cosa succede se non si paga né si ricorre

Scaduti i 60 giorni senza pagamento e senza ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo (cartella esattoriale) con il doppio del minimo (art. 203 comma 3).

Esempio numerico

  • Sanzione art. 142 c. 7 (eccesso velocità 10-40 km/h): da 173 a 695 euro
  • Pagamento entro 60 giorni: 173 euro (minimo)
  • Pagamento entro 5 giorni: 121,10 euro (173 − 30%)
  • Se nulla: iscrizione a ruolo di 346 euro + interessi + aggio

Punti chiave

Da ricordare
  • 60 giorni: minimo edittale
  • 5 giorni: sconto 30% (salvo esclusioni)
  • Rateizzazione per importi > 200 euro con ISEE
  • Niente pagamento né ricorso → ruolo a 2x minimo
  • Sanzioni accessorie (punti) sempre dovute

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · art. 202

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

Verifica cosa hai capito

674 domande su Codice della Strada, con correzione immediata e ripasso degli errori.

Registrati per esercitarti
Nota didattica. I contenuti di Vigilia hanno finalità esclusivamente di studio e non sostituiscono il testo ufficiale delle norme. Per la preparazione al concorso, consulta sempre le fonti indicate e le eventuali modifiche legislative successive. Vigilia non è un portale istituzionale e non è affiliato a enti pubblici. Come realizziamo i contenuti.

Puoi segnalare anche senza account: la segnalazione resta anonima. Come gestiamo le segnalazioni