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Regolamento di esecuzione CdS Avanzato

Etilometro: requisiti tecnici e procedura

Come si fa un alcoltest valido

~6 min di lettura Aggiornata il 2 riferimenti normativi 13 letture
In breve

L'etilometro è lo strumento per l'accertamento del tasso alcolemico. Omologazione, taratura, procedura di prova: errori comportano inutilizzabilità del risultato.

Spiegazione

Base normativa

  • Art. 186 CdS: divieto e sanzioni per guida in stato di ebbrezza;
  • Art. 379 Reg. esec. CdS: caratteristiche tecniche dell'etilometro;
  • D.M. 22 maggio 1990: procedura di verifica tecnica periodica.

Requisiti dell'etilometro

Omologazione

Strumento omologato dal Ministero delle Infrastrutture, certificato con numero di serie univoco.

Taratura

Verifica annuale presso centri accreditati. Il certificato deve essere esibito in caso di contestazione.

Condizioni ambientali

  • Temperatura operativa dichiarata dal costruttore (tipicamente 0-40°C);
  • Manutenzione periodica con cartucce di ricarica.

Procedura del test

Preparazione

  • Informare il soggetto dell'obbligo e degli strumenti;
  • Attendere almeno 15 minuti dall'ultima assunzione o da eventuali fumo, rutti, vomito (potrebbero falsare).

Esecuzione

  • Richiedere due prove consecutive (art. 379 co. 2 Reg. esec.);
  • Intervallo di almeno 5 minuti tra le due;
  • Boccaglio monouso;
  • Il soggetto deve soffiare continuativamente per il tempo richiesto dalla macchina.

Validazione

  • Il risultato valido è il più basso tra le due prove;
  • Se le due prove differiscono oltre la tolleranza dello strumento: ripetere.

Rifiuto

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento = reato ex art. 186 co. 7 CdS, punito con pena equivalente alla fascia più grave (ammenda 1.500-6.000 €, arresto 6 mesi-1 anno, sospensione patente 6-2 anni).

Accertamento ematico

Se il soggetto:

  • è incosciente (dopo sinistro);
  • rifiuta etilometro ma la PG/PM dispone accertamento coatto;
  • si sospetta uso di stupefacenti contestuale;

si procede con prelievo ematico in ospedale, con consenso o con autorizzazione del PM per reati gravi.

Contestazione del risultato

Il soggetto può contestare:

  • mancata taratura dell'etilometro;
  • procedura irregolare (intervallo minimo, due prove);
  • mancata verifica prima del test.

Giurisprudenza: l'onere di provare la regolare taratura è sulla PA.

Per la PL

  • Prima di ogni uso: verificare certificato di taratura valido;
  • Verbale con: marca, modello, matricola etilometro, certificato taratura, esito prima prova, esito seconda prova, tasso rilevato;
  • Consegnare copia al trasgressore con spiegazione chiara;
  • In caso di reato: informativa al PM entro il termine.

Punti chiave

Da ricordare
  • Etilometro omologato + tarato annualmente.
  • Due prove con intervallo 5 minuti; vale la più bassa.
  • Rifiuto = reato equivalente a fascia più grave (art. 186 co. 7).
  • Incoscienti/gravi: prelievo ematico in ospedale.
  • Taratura = onere della PA in caso di contestazione.

Riferimenti normativi

Codice della Strada
d.lgs. 285/1992 · Art. 186
Regolamento esecuzione CdS
D.P.R. 495/1992 · Art. 379

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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