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Privacy e GDPR Privacy: tecnologie e comunicazione Medio

Comunicazione e diffusione dei dati

Differenza tra comunicare e pubblicare; comunicazione tra uffici, Prefettura, Procura, assicurazioni

~6 min di lettura Aggiornata il 1 riferimento normativo
In breve

Il GDPR distingue comunicazione (dare conoscenza a soggetti determinati) da diffusione (dare conoscenza a soggetti indeterminati). Per la PL: la comunicazione tra uffici comunali e con altre amministrazioni (Prefettura per CdS, Motorizzazione, Procura per CNR, assicurazioni in casi specifici) è legittima se ha base giuridica (norma di legge o interesse pubblico) e rispetta principio di minimizzazione. La diffusione online (pubblicazione su siti, social, ecc.) è vietata salvo base normativa specifica (es. Albo Pretorio per atti dovuti, Amministrazione Trasparente con limiti). Differenza chiave: comunicare ≠ pubblicare. Per la PL: cura particolare nelle comunicazioni a soggetti diversi dal Comune, valutazione caso per caso, sempre minimizzazione.

Spiegazione

Definizioni (Codice Privacy)

Comunicazione

  • Dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati;
  • Diversi dal titolare, dal responsabile, dagli incaricati;
  • In qualsiasi forma (consegna, telematica, ecc.).

Diffusione

  • Dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati;
  • Es.: pubblicazione su sito web, stampa, social, affissione pubblica.

Distinzione importante

  • Comunicazione = a destinatari noti e individuati;
  • Diffusione = a chiunque possa accedere.

Comunicazione tra uffici comunali

Principio

  • Lecita se nell'ambito delle finalità del Comune;
  • Stessa amministrazione = comunicazione interna;
  • No nuove formalità;
  • Minimizzazione sempre.

Esempi

  • PL → Servizio Tributi: dati per riscossione coattiva di sanzioni;
  • PL → UTC: per accertamenti edilizi (sopralluoghi);
  • PL → Servizio Sociale: per soggetti vulnerabili (con cautela);
  • PL → Servizio Anagrafe: per identificazioni;
  • PL → Servizio Ambiente: per ordinanze ex art. 192 TUA.

Comunicazione ad altre amministrazioni

Base giuridica necessaria

  • Norma di legge che autorizza;
  • Convenzione tra enti;
  • Adempimento di compiti istituzionali;
  • Art. 6 par. 1 lett. c, e GDPR (obbligo legale, interesse pubblico).

Destinatari tipici per la PL

Prefettura

  • Verbali CdS: ricorsi al Prefetto (art. 203 CdS);
  • Trasmissione dell'opposizione;
  • Provvedimenti Prefetto su patenti, sospensioni;
  • Ordine pubblico.

Procura della Repubblica

  • CNR (art. 347 c.p.p.);
  • Atti di PG delegati;
  • Trasmissione completa fascicoli;
  • Regime LED.

Motorizzazione

  • Comunicazione decurtazione punti patente;
  • Sospensioni/revoche patenti;
  • Convenzioni specifiche.

Polizia di Stato / Carabinieri

  • Coordinamento ordine pubblico;
  • Banche dati interforze (CED — bidirezionale);
  • Operazioni congiunte.

Compagnie assicurative

  • Sinistri stradali: dati pertinenti per pratica;
  • Codice Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005);
  • Cautele: dati sanitari solo con consenso o base specifica.

Agenzia delle Entrate

  • Anagrafe tributaria;
  • Convenzioni specifiche;
  • Comunicazioni per recupero crediti.

ARPA, ASL, Provincia

  • Materia ambientale;
  • Cooperazione strutturata;
  • Trasmissione verbali e atti.

Cosa comunicare

Principio di minimizzazione

  • Solo dati pertinenti alla finalità del destinatario;
  • No invio massivo di interi fascicoli se non necessario;
  • Estratti specifici quando possibile;
  • Anonimizzazione parziale ove utile.

Esempi

  • A Prefettura per ricorso CdS: verbale + ricorso + documentazione, no dati eccedenti;
  • A AG per CNR: tutti i dati rilevanti per il reato;
  • A compagnia assicurativa: dati pratica sinistro, no dati sanitari senza consenso.

Diffusione

Regola generale

  • Vietata la diffusione online di dati personali salvo base normativa specifica.

Casi consentiti

  • Albo Pretorio: atti per i quali la pubblicazione è prevista per legge (vedi lezione specifica);
  • Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013): con limiti privacy;
  • Decreti del Sindaco se previsti pubblicazione;
  • Atti dovuti secondo norma.

Casi vietati

  • Verbali individuali della PL su sito Comune (es. lista trasgressori);
  • Sanzioni amministrative in genere;
  • Dati di minori (salvo casi rarissimi);
  • Dati sanitari;
  • Dati giudiziari;
  • Dichiarazioni di terzi acquisite in atti.

Diffusione su social

  • Comune può comunicare attività generali (es. statistiche, eventi);
  • Mai dati personali identificabili di cittadini;
  • Foto operazioni: con cautele privacy;
  • Comunicati stampa: anonimizzazione obbligatoria.

Casi pratici

Caso 1 — Comunicazione PL → Tributi per riscossione

  • Dati comunicati: trasgressore, importo, riferimenti verbale;
  • Base giuridica: comunicazione interna, finalità riscossione;
  • Lecita ✓.

Caso 2 — PL pubblica su FB foto autovelox sanzionato

  • Diffusione vietata;
  • Sanzione Garante prevedibile;
  • Reato possibile (art. 167 Codice Privacy);
  • Procedimento disciplinare all'operatore.

Caso 3 — Comunicazione assicurazione di dati sanitari

  • Compagnia chiede referto del ferito;
  • Dato sanitario: serve consenso del ferito o base normativa specifica;
  • Procedura corretta: invitare il ferito a fornire alla compagnia direttamente.

Caso 4 — Pubblicazione su sito Comune di sentenza GdP su CdS

  • Sentenza pubblicata in Albo Pretorio per esecuzione;
  • Anonimizzazione del trasgressore prima della pubblicazione;
  • Tempo limitato (durata pubblicazione).

Caso 5 — Comunicazione PL → Datore lavoro

  • Datore chiede se il dipendente ha avuto sanzioni;
  • NO comunicazione salvo casi specifici (es. autisti professionali, normativa specifica);
  • Risposta: chiedere al dipendente.

Sanzioni

Per comunicazione/diffusione illegittima

  • Garante: sanzioni pecuniarie elevate;
  • Reati:
    • Art. 167 Codice Privacy (trattamento illecito);
    • Art. 326 c.p. (rivelazione segreto);
  • Disciplinare all'operatore;
  • Civile: risarcimento danni all'interessato.

Per il concorso

Domanda tipica

"Differenza tra comunicazione e diffusione dei dati personali?"

Risposta:

  • Comunicazione: dare conoscenza a uno o più soggetti determinati (diversi da titolare/responsabile/incaricati);
  • Diffusione: dare conoscenza a soggetti indeterminati (es. pubblicazione web);
  • Comunicazione: legittima se ha base giuridica (norma legge, interesse pubblico) + minimizzazione;
  • Diffusione online: vietata salvo base normativa specifica (Albo Pretorio per atti dovuti, Amministrazione Trasparente con limiti);
  • Per PL: comunicazioni a Prefettura, Procura, Motorizzazione, assicurazioni con base giuridica e cautele;
  • Diffusione: mai verbali individuali, dati sanitari, giudiziari, minori.

Punti chiave

Da ricordare

Comunicazione: a soggetti determinati (lecita se base giuridica) Diffusione: a soggetti indeterminati (es. web) - vietata salvo base normativa Comunicazione PL: tra uffici comunali, Prefettura, Procura, Motorizzazione, assicurazioni Minimizzazione sempre: solo dati pertinenti al destinatario Diffusione vietata: verbali individuali, dati sanitari/giudiziari/minori Diffusione consentita: Albo Pretorio per atti dovuti, Trasparenza con limiti

Riferimenti normativi

Reg. UE 2016/679 · art. 4 (definizioni)

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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