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Codice della Strada Comportamenti di guida Base

Il principio generale di condotta (art. 140 CdS)

La norma-cornice che domina tutta la circolazione stradale

~6 min di lettura Aggiornata il 1 riferimento normativo 110 letture
In breve

L'art. 140 impone a ogni utente della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio. È la clausola generale che regge l'intero sistema: quando nessuna regola specifica copre un caso, l'art. 140 resta applicabile.

Spiegazione

Il testo

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. (art. 140 co. 1 CdS)

Perché è una norma-cornice

L'art. 140 è una clausola generale: non descrive una condotta specifica, ma impone a chiunque si muova sulla strada di comportarsi secondo un criterio di prudenza, attenzione e rispetto reciproco. Entra in gioco quando:

  • Manca una norma specifica che copra il caso concreto.
  • La condotta, pur non vietata esplicitamente, è comunque pericolosa o intralciante.
  • Serve una valutazione complessiva della responsabilità del conducente.

I destinatari

La norma si rivolge a tutti gli utenti della strada:

  • conducenti di veicoli a motore;
  • ciclisti e utilizzatori di monopattini elettrici;
  • pedoni (in misura diversa: sono l'utenza debole).

Rapporto con le altre norme

L'art. 140 non sostituisce le norme specifiche, ma le integra: se un'infrazione specifica è già punita (es. art. 142 sulla velocità), si applica quella norma. L'art. 140 interviene quando la condotta pericolosa non è altrimenti tipizzata.

Esempio tipico: un automobilista che procede a 40 km/h (quindi sotto il limite) ma in modo indecifrabile per chi lo segue — frenate improvvise, accelerazioni senza motivo. Non c'è un eccesso di velocità, ma c'è violazione dell'art. 140.

La sanzione

Il superamento dell'art. 140 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (co. 3): da circa € 42 a € 173, senza decurtazione di punti (salvo che la condotta rientri anche in altra fattispecie più specifica).

Un'applicazione frequente: la distrazione

La guida distratta (uso del telefono senza caricabatteria, consultare il GPS mentre si è in movimento) può essere sanzionata come violazione dell'art. 173 CdS (apparecchi radiotelefonici), ma può concorrere anche con l'art. 140 in casi particolari. L'accertamento richiede sempre osservazione diretta e descrizione circostanziata nel verbale.

Punti chiave

Da ricordare
  • Norma-cornice: vale sempre, anche quando manca una regola specifica.
  • Tre parametri: non pericolo, non intralcio, sicurezza stradale.
  • Destinatari: tutti gli utenti della strada (non solo conducenti di veicoli a motore).
  • La sanzione è lieve, ma l'art. 140 può concorrere con altre violazioni.
  • Utile come «norma di chiusura» quando la condotta è anomala ma non tipizzata.

Esempi pratici

Esempi dal concorso e dalla pratica quotidiana

Caso 1 — Frenata brusca immotivata. Automobilista in autostrada frena bruscamente senza motivo per poi riprendere velocità: nessuna norma specifica è violata (non c'è eccesso, non c'è inversione), ma la condotta mette a rischio chi segue. L'agente contesta l'art. 140.

Caso 2 — Carico mal distribuito. Autocarro con carico sporgente oltre i limiti, ma regolarmente segnalato: se il modo di procedere mette in pericolo la circolazione (oscillazioni, contrappesi errati), si contesta l'art. 140 in aggiunta alle norme specifiche sul trasporto.

Caso 3 — Ciclista contromano in ZTL con aperture semaforiche complesse. La zona ammette la bicicletta, ma il ciclista procede contromano creando intralcio ai pedoni: violazione dell'art. 140 (pericolo/intralcio).

Domande frequenti

Posso contestare solo l'art. 140 quando c'è anche un'altra violazione?
Di regola prevale la norma specifica. L'art. 140 si aggiunge solo se descrive un quid in più della condotta non coperto dall'altra norma.
L'art. 140 è sanzionato penalmente?
No: è un illecito amministrativo. Solo se la condotta integra reato (es. lesioni stradali colpose art. 590-bis c.p.) si aggiunge la responsabilità penale.
Si applica anche ai pedoni?
Sì: i pedoni sono utenti della strada a pieno titolo. Le condotte temerarie (attraversamenti irregolari, discesa improvvisa dal marciapiede) possono essere sanzionate ai sensi degli artt. 140 e 190 CdS.

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · Art. 140 · Principio informatore della circolazione

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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