L'art. 142 fissa i limiti generali (50/90/110/130 km/h) e consente agli enti proprietari di modificarli con ordinanza. Le sanzioni sono graduate in 4 fasce a seconda dell'entità del superamento, con conseguenze anche sulla patente.
Spiegazione
I limiti generali
L'art. 142 stabilisce i limiti massimi di velocità per gli autoveicoli, salvo diversa segnaletica:
| Tipo strada | Limite generale | Condizioni avverse* |
|---|---|---|
| Centro abitato | 50 km/h | — |
| Strade extraurbane secondarie (C) e urbane di scorrimento (D) | 90 km/h (C) / 70 km/h (D) urbane | — |
| Strade extraurbane principali (B) | 110 km/h | 90 km/h |
| Autostrade (A) | 130 km/h | 110 km/h |
*Condizioni avverse: precipitazioni nevose o piovose.
In centro abitato il limite di 50 km/h è stabilito per legge. Il Comune può elevarlo fino a 70 km/h sulle strade D con ordinanza motivata, oppure ridurlo (es. Zone 30).
Modifiche con ordinanza
Gli enti proprietari (art. 142 co. 2) possono abbassare il limite con ordinanza, apponendo la relativa segnaletica verticale. Possono anche elevarlo fino a 150 km/h in specifici tratti di autostrada a tre corsie con adeguate caratteristiche di sicurezza (co. 2-bis, introdotto dalla legge di conversione del d.l. 151/2003).
Le quattro fasce sanzionatorie (co. 7-9)
Il superamento del limite è sanzionato in modo graduato. I valori monetari sono quelli base (periodicamente aggiornati con D.M.): vanno sempre verificati con la tabella vigente.
| Superamento | Sanzione amministrativa | Punti patente | Sospensione patente |
|---|---|---|---|
| Fino a 10 km/h | Da circa 42 € | — | No |
| Da 10 a 40 km/h | Da circa 173 € | 3 | No |
| Da 40 a 60 km/h | Da circa 544 € | 6 | Sì: 1–3 mesi |
| Oltre 60 km/h | Da circa 847 € | 10 | Sì: 6–12 mesi |
Maggiorazioni notturne: tra le 22 e le 7, per le fasce più gravi (superamento
10 km/h), la sanzione è aumentata di 1/3.
Apparecchi di controllo
I rilievi con autovelox/telelaser sono ammessi solo se gli strumenti sono omologati e sottoposti a taratura (Corte Cost. sent. 113/2015 e giurisprudenza successiva). Le postazioni fisse vanno segnalate in modo visibile (art. 142 co. 6-bis), richiesta presidiata dalla normativa e da Direttive del Ministero dell'Interno.
Tolleranze autovelox (DM 13/06/2017)
Gli autovelox non rilevano il valore "nudo" di velocità: per legge viene applicata una tolleranza a favore del conducente (elaborazione del margine di errore dello strumento):
- Sotto i 100 km/h: tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h;
- Oltre i 100 km/h: tolleranza del 5%.
Esempio pratico:
- Limite 50 km/h, velocità rilevata 56 km/h → tolleranza 5 km/h → valore finale 51 km/h → sanzione per eccesso di 1 km/h (violazione minore);
- Limite 90 km/h, velocità rilevata 105 km/h → tolleranza 5% di 105 = 5,25 (si applica 5 km/h per favore) → valore finale 100 km/h → sanzione per eccesso di 10 km/h.
La tolleranza è obbligatoria per legge: l'agente che contesta senza applicarla produce un verbale impugnabile.
Decurtazione punti patente (art. 126-bis CdS — ricapitolo)
| Eccesso di velocità | Decurtazione |
|---|---|
| Nessuna sanzione (entro limite + tolleranza) | 0 punti |
| 10–40 km/h oltre limite | 3 punti |
| 41–60 km/h oltre limite | 6 punti |
| Oltre 60 km/h | 10 punti + sospensione 6–12 mesi |
Neopatentati (patente < 3 anni): i punti decurtati sono raddoppiati (il divisore è minore, l'incidenza maggiore).
Segnalazione postazione fissa (art. 142 co. 6-bis)
Le postazioni di autovelox fisso DEVONO essere:
- segnalate con cartello visibile;
- non occultate da alberi, cartelli di grande dimensione o altre barriere;
- autorizzate con decreto prefettizio (DL 121/2002 art. 4);
- omologate e tarate periodicamente (Corte Cost. 113/2015).
Senza questi requisiti, il verbale è annullabile in sede di ricorso.
Punti chiave
- Limiti generali: 50 urbano, 90 extraurbana secondaria, 110 principale, 130 autostrada.
- Con pioggia o neve scendono a 90/110 su extraurbane principali e autostrade.
- 4 fasce sanzionatorie: ≤10, 10–40, 40–60, >60 km/h di eccesso.
- Sospensione patente solo da +40 km/h.
- Autovelox: devono essere omologati, tarati, segnalati.
- Tolleranza autovelox: 5% (min 5 km/h sotto i 100)
- Decurtazione punti: 3/6/10 punti oltre i limiti
- Neopatentati: punti raddoppiati
- Postazione fissa: segnalata + autorizzata + omologata (sennò annullabile)
Esempi pratici
Caso 1 — Supero di 25 km/h in città. Limite 50, velocità 75 → eccesso 25 km/h (fascia 10–40). Sanzione base ~173 €, 3 punti, nessuna sospensione. Se l'accertamento è tra le 22 e le 7, l'importo è aumentato di 1/3.
Caso 2 — Supero di 55 km/h in autostrada. Limite 130, velocità 185 → eccesso 55 km/h (fascia 40–60). Sanzione base ~544 €, 6 punti, sospensione patente 1–3 mesi. Con pioggia il limite scende a 110: l'eccesso sarebbe di 75 km/h e la fascia diventa la più grave.
Caso 3 — Autovelox fisso non segnalato. La giurisprudenza consolidata (Cass. ord. 19954/2019 e altre) annulla i verbali di postazioni fisse non adeguatamente preavvisate. Occorre sempre verificare la presenza del cartello preavviso a distanza congrua.
Domande frequenti
Il limite di 50 km/h in centro abitato può essere elevato?
La tolleranza del 5% sui rilievi è obbligatoria?
La sospensione patente si applica anche se il conducente non è il proprietario?
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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