La revisione periodica verifica sicurezza ed efficienza del veicolo. Autovetture: 4 anni + 2; ciclomotori: 4 + 2; veicoli pesanti: annuale. Circolare con revisione scaduta è sanzionato.
Spiegazione
Finalità
La revisione accerta la persistenza dei requisiti di sicurezza e rispetto dell'ambiente del veicolo. È condizione di idoneità alla circolazione.
Scadenze (autovetture e motocicli — d.lgs. 285/1992 art. 80 comma 4)
- Prima revisione: dopo 4 anni dall'immatricolazione
- Successive: ogni 2 anni
Veicoli pesanti e professionali (comma 8)
- Autobus, autocarri > 3,5 t, taxi, NCC, autoambulanze: revisione annuale
- Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose: regime speciale
Competenza
La revisione è effettuata:
- dalla Motorizzazione civile (centri pubblici);
- da officine autorizzate private (solo per autovetture e motocicli fino a 3,5 t).
Sanzioni per circolazione senza revisione (comma 14)
- Sanzione pecuniaria da ~173 a ~694 euro (aggiornata periodicamente);
- Sospensione della validità del veicolo fino all'avvenuta revisione: il veicolo può circolare solo per recarsi al centro di revisione;
- In caso di reiterazione nel biennio: sanzione raddoppiata.
Distinzione con il collaudo
- Collaudo: primo rilascio o modifiche strutturali (art. 75);
- Revisione: periodica, accerta sicurezza nel tempo;
- Visita e prova: disposta d'ufficio dalla Motorizzazione se il veicolo presenta pericolo.
Punti chiave
- Auto/moto: 4 + 2 anni
- Pesanti/taxi/NCC/ambulanze: annuale
- Competenza MCTC + officine autorizzate
- Sospensione validità finché non revisionato
- Diverso da collaudo (art. 75)
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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