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Codice della Strada Classificazione dei veicoli Base

Art. 50 CdS — Velocipedi (biciclette)

Definizione, biciclette a pedalata assistita, regole di circolazione

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In breve

I velocipedi sono veicoli a due o più ruote azionati esclusivamente dall'uomo (o con pedalata assistita fino a 250W / 25 km/h). Non richiedono patente né immatricolazione. La disciplina specifica della circolazione è negli artt. 182 e 377 Reg. CdS.

Spiegazione

Definizione (comma 1)

Sono velocipedi i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

Biciclette a pedalata assistita (comma 2)

Sono assimilate ai velocipedi le bici con:

  • motore ausiliario elettrico (non termico);
  • potenza nominale continua ≤ 250 W;
  • assistenza che si interrompe a 25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare.

Oltre questi limiti (potenza superiore, velocità superiore, acceleratore indipendente) → non è più velocipede ma ciclomotore o motoveicolo (serve patente, targa, assicurazione).

Norme di circolazione (art. 182 CdS)

  • Obbligo di condurre per mano dove vietata la circolazione (portici, zone pedonali senza apposite indicazioni);
  • Marcia in fila indiana (max 2 di fronte fuori centri abitati se uno ha < 10 anni);
  • Obbligo di segnalare con il braccio la svolta o il rallentamento;
  • Vietato trainare o farsi trainare da altri veicoli;
  • Divieto di circolare su autostrade e strade extraurbane principali.

Dotazioni (art. 68 CdS + Reg.)

  • Campanello;
  • Luci anteriori (bianche/gialle) e posteriori (rosse) in galleria/notte/foschia;
  • Catadiottri (riflettori) rossi posteriori, bianchi anteriori, gialli sui pedali e ai lati;
  • Casco raccomandato ma non obbligatorio per maggiorenni in Italia (obbligatorio per monopattini elettrici).

Violazioni tipiche

  • Circolazione su marciapiede (vietato salvo zone promiscue) — art. 190;
  • Mancata segnalazione di svolta — art. 182;
  • Transito contromano in corsia ciclabile a senso unico.

Punti chiave

Da ricordare
  • Velocipedi = a pedali o pedalata assistita ≤ 250W / 25 km/h
  • Oltre limiti tecnici → diventa ciclomotore/motoveicolo (patente, targa)
  • No patente, no targa, no assicurazione (ma bici in gara può richiedere)
  • Vietato su autostrade; obbligo segnalazioni con braccio

Riferimenti normativi

D.Lgs. 285/1992 · 50

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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