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Codice della Strada Accertamento strumentale e casi speciali Medio

Art. 218 CdS — Sospensione della patente di guida

Quando la patente viene sospesa, durata, notifica, guida in sospensione

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In breve

L'art. 218 è la norma generale sulla sospensione della patente come sanzione accessoria. La sospensione si applica nei casi previsti dal CdS, con durata compresa tra 15 giorni e 2 anni secondo la violazione.

Spiegazione

Natura

La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria che si aggiunge alla sanzione pecuniaria principale. È personale del conducente, non segue il veicolo.

Casi tipici

  • Ebbrezza art. 186: 3-24 mesi secondo il tasso
  • Stupefacenti art. 187: 12-24 mesi
  • Velocità art. 142 c. 9-bis (> 60 km/h oltre limite): 6-12 mesi
  • Sorpasso grave art. 148: 2-8 mesi
  • Incidente con lesioni (art. 189): 6-18 mesi
  • Rifiuto alcoltest (art. 186 c. 7): 6-24 mesi

Procedura (comma 2)

  1. L'agente accertatore ritira materialmente la patente
  2. Trasmissione al Prefetto entro 5 giorni
  3. Il Prefetto emana il provvedimento formale di sospensione entro 15 giorni dal ricevimento (se non emana, la patente deve essere restituita)
  4. Notifica del provvedimento al conducente
  5. Computo del periodo a partire dalla notifica (o dal ritiro materiale in alcuni casi)

Guida durante la sospensione (comma 6)

Sanzione pecuniaria 2.257-9.032 euro + nuova revoca della patente (NON nuova sospensione): è una sanzione durissima, quasi penale, perché comporta la perdita definitiva della patente.

Impugnazione

Il provvedimento prefettizio di sospensione è impugnabile:

  • Ricorso al Prefetto (amministrativo) entro 60 giorni
  • Giudice di Pace entro 30 giorni per l'autorità giurisdizionale

Sospensione a termine (comma 3-4)

Per alcune violazioni gravi la sospensione può essere:

  • A termine: durata prefissata dal CdS
  • A discrezione del Prefetto nei limiti min-max previsti

Recidiva e aggravamento

In caso di recidiva (nuova stessa violazione nei 2 anni), la durata della sospensione è raddoppiata o si può disporre revoca.

Punti chiave

Da ricordare
  • Accessoria e personale (non col veicolo)
  • Durata 15 gg - 2 anni a seconda del CdS
  • Procedura: ritiro → Prefetto → provvedimento formale
  • Guida in sospensione = REVOCA + 2.257-9.032 euro
  • Impugnabile Prefetto (60 gg) o GdP (30 gg)

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · art. 218

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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