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Codice della Strada Procedure sanzionatorie Medio

Art. 214 CdS — Fermo amministrativo del veicolo

Sospensione temporanea della possibilità di circolare

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In breve

Il fermo amministrativo sospende la circolazione di un veicolo per un periodo determinato (tipicamente 1, 3, 6 mesi), come accessoria a violazioni gravi. Il veicolo resta al proprietario ma non può circolare.

Spiegazione

Natura

È una sanzione accessoria non ablativa (il veicolo resta di proprietà e in disponibilità materiale del proprietario) ma sospende la possibilità di circolare.

Casi principali

  • Art. 213-bis CdS: fermo nei casi previsti dalle norme specifiche (es. art. 116 guida senza patente recidiva: 3 mesi)
  • Art. 170 (guida senza casco reiterata su ciclomotore): 60 giorni
  • Art. 186 (ebbrezza con tasso medio, prima violazione): 180 giorni
  • Alcuni casi di sorpasso vietato reiterato

Procedura

L'agente consegna copia del verbale di fermo al proprietario, che è obbligato a:

  • Depositare il veicolo in luogo custodito sotto la propria responsabilità
  • Non utilizzarlo per tutta la durata del fermo
  • Esibirlo a ogni richiesta degli agenti

Sanzione per uso del veicolo in fermo (comma 8)

  • Multa ~1.984-7.937 euro
  • Prolungamento del fermo di altrettanti mesi
  • Possibile confisca se violazione reiterata

Distinzione con sequestro e confisca

Misura Effetto Dissequestro
Sequestro (213) Veicolo affidato al custode, circolazione vietata Pagamento + rimozione causa
Fermo (214) Proprietà intatta, sospesa circolazione Decorrenza del tempo
Confisca Perdita proprietà Irreversibile

Rapporto con sospensione patente

Fermo del veicolo e sospensione patente sono sanzioni distinte: la prima colpisce il veicolo, la seconda il conducente.

Punti chiave

Da ricordare
  • Fermo = sospensione temporanea della circolazione
  • Proprietà intatta, custodia al proprietario
  • Durate tipiche: 1 / 3 / 6 mesi
  • Uso del veicolo fermo: sanzione + prolungamento
  • Diverso da sequestro (ablativo) e confisca (definitivo)

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/1992 · art. 214

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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