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Codice della Strada Organi di polizia stradale e documenti Base

Art. 180 CdS — Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Obblighi del conducente, esibizione differita, sanzioni

~6 min di lettura Aggiornata il 1 riferimento normativo 18 letture
In breve

Il conducente deve avere con sé e mostrare a richiesta: patente di guida, carta di circolazione (o documento equivalente), certificato di assicurazione e contrassegno. L'art. 180 disciplina anche l'esibizione differita entro 7 giorni.

Spiegazione

Documenti obbligatori (comma 1)

Durante la circolazione, il conducente deve avere con sé:

  1. Patente di guida (valida per la categoria del veicolo);
  2. Carta di circolazione (o Documento Unico DU se veicolo immatricolato dopo 10/2020);
  3. Certificato di assicurazione RCA + contrassegno (dematerializzato dal 2015, verifica via banca dati);
  4. Eventuali autorizzazioni specifiche (es. CQC per trasporto merci pericolose, foglio rosa, ecc.).

Se il conducente ha con sé i documenti ma si rifiuta di esibirli → sanzione.

Esibizione differita (comma 8)

Se il conducente non ha i documenti con sé (ma esistono e sono validi), deve:

  • esibirli entro 7 giorni dal controllo;
  • presso un Comando PL, una caserma Carabinieri o Polizia di Stato.

Se il conducente non si presenta entro i 7 giorni → sanzione aggravata (art. 180 co. 8 ultimo periodo) + presunzione di circolazione con documento mancante.

Sanzioni (comma 7 e 8)

  • Mancato possesso al momento del controllo: €42 - €173 (con esibizione differita pagabile in misura ridotta);
  • Mancata esibizione entro 7 giorni: sanzione aggravata;
  • Rifiuto di esibizione nonostante possesso: €173 - €695 (più grave, è un rifiuto all'autorità).

Casi particolari

  • Patente scaduta: art. 126 CdS (diversa e più grave);
  • Assicurazione scaduta: art. 193 CdS (fermo del veicolo);
  • Carta di circolazione non in regola (es. revisione scaduta): art. 80.

Applicazione PL

Nei controlli di routine, l'agente PL:

  1. richiede i documenti;
  2. verifica in tempo reale assicurazione (SIVe/SIVES) e revisione;
  3. se tutto regolare → rilascia eventuale verbale e rilascia i documenti;
  4. se mancano → esibizione differita con rilascio di una ricevuta di invito a presentarsi.

Punti chiave

Da ricordare
  • Documenti: patente, carta circolazione, assicurazione
  • Esibizione differita 7 giorni presso Comando PL/FFOO
  • Mancato possesso ≠ rifiuto ≠ documento invalido (sanzioni diverse)
  • Assicurazione ora dematerializzata (SIVe)

Riferimenti normativi

D.Lgs. 285/1992 · 180

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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