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Accesso agli atti e trasparenza Base

Le tre forme di accesso: documentale, civico, civico generalizzato

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In breve

Capire la differenza tra accesso «interessato» (L. 241/1990), accesso civico (d.lgs. 33/2013) e FOIA (d.lgs. 97/2016) è essenziale.

Spiegazione

Nel sistema italiano coesistono tre regimi di accesso ai documenti della PA:

Regime Norma Chi Cosa
Documentale L. 241/1990 artt. 22-28 Chi ha un interesse diretto, concreto, attuale Documenti relativi a sua posizione
Civico d.lgs. 33/2013 art. 5 co. 1 Chiunque Documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
Civico generalizzato (FOIA) d.lgs. 33/2013 art. 5 co. 2 Chiunque Tutti i dati e documenti, nei limiti delle eccezioni

L'accesso documentale è storico e richiede un interesse qualificato; l'accesso civico generalizzato (FOIA) è stato introdotto nel 2016 ispirandosi alle leggi anglosassoni e non richiede motivazione.

Ci sono limiti specifici (segreto di Stato, sicurezza pubblica, dati sensibili, ecc.) ed è sempre possibile il bilanciamento con gli interessi dei controinteressati.

Riferimenti normativi

L. 241/1990
L. 241/1990 · Artt. 22-28
d.lgs. 33/2013 · Art. 5

I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.

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