Capire la differenza tra accesso «interessato» (L. 241/1990), accesso civico (d.lgs. 33/2013) e FOIA (d.lgs. 97/2016) è essenziale.
Spiegazione
Nel sistema italiano coesistono tre regimi di accesso ai documenti della PA:
| Regime | Norma | Chi | Cosa |
|---|---|---|---|
| Documentale | L. 241/1990 artt. 22-28 | Chi ha un interesse diretto, concreto, attuale | Documenti relativi a sua posizione |
| Civico | d.lgs. 33/2013 art. 5 co. 1 | Chiunque | Documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria |
| Civico generalizzato (FOIA) | d.lgs. 33/2013 art. 5 co. 2 | Chiunque | Tutti i dati e documenti, nei limiti delle eccezioni |
L'accesso documentale è storico e richiede un interesse qualificato; l'accesso civico generalizzato (FOIA) è stato introdotto nel 2016 ispirandosi alle leggi anglosassoni e non richiede motivazione.
Ci sono limiti specifici (segreto di Stato, sicurezza pubblica, dati sensibili, ecc.) ed è sempre possibile il bilanciamento con gli interessi dei controinteressati.
Riferimenti normativi
I link rimandano a fonti normative pubbliche (Normattiva / Gazzetta Ufficiale). In caso di difformità, fa sempre fede il testo ufficiale aggiornato.
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